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Ghana – Status di rifugiato: ci sono fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese non sia in grado di fornire protezione al richiedente

Tribunale di Messina, decreto del 6 maggio 2023

Ph: Silvia Di Meo

Una interessante decisione del Tribunale di Messina che ha riconosciuto l’asilo politico ad un richiedente ghanese di religione musulmana che è fuggito dal Paese perché i familiari volevano costringerlo alla conversione.

La Commissione aveva ritenuto che il richiedente provenisse da un Paese di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis del D.lgs. 25/2008 e del Decreto Interministeriale del 4 ottobre 2019; “ne conseguiva quindi che, per effetto della normativa richiamata, la presunzione di sicurezza potesse essere superata solo a condizione che il richiedente allegasse fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese di origine non fosse in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di rischio connessi alla propria situazione particolare“. Altresì aveva però considerato “insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 lettera a, comma 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e rigettava, per manifesta infondatezza, la richiesta di riconoscimento di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) D.lgs.251/2007, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007“.

Non è delle stesso avviso il Collegio che “contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, appare sufficientemente affidabile e verosimile, nonostante le discrasie individuate dalla Commissione Territoriale, avendo il ricorrente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso“, e nel merito riconosce che ci potrebbe essere “il rischio che lo stesso possa essere perseguitato qualora fosse rimpatriato, poiché appartenente ad “un determinato gruppo sociale” (la famiglia che lo vorrebbe come successore della nonna materna nella celebrazione dei riti tradizionali praticati nel villaggio di origine) e proveniente da una zona rurale non controllabile dalla polizia ghanese, notoriamente corrotta e corruttibile, ove non gli sarebbe certamente risparmiata un’esistenza piena di mortificazioni in un contesto culturale fortemente ostile che costituirebbe di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente il proprio credo religioso“.


Si ringrazia Avv. Alessandro Campo del Foro di Barcellona P.G. (ME) per la segnalazione.