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Mancata esibizione dei documenti. Assolta la donna vittima di tratta per il reato di cui all’art. 6 comma 3 TUI

Tribunale di Terni, sentenza del 18 aprile 2023

Foto di Clay Banks su Unsplash

Il Tribunale di Terni assolve la titolare di status di rifugiata per il reato di cui all’art. 6 comma 3 TUI.

La giovane donna, titolare di status di rifugiata, veniva sottoposta a procedimento penale ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.lgs. 286/1998, perchè “non esibiva, senza giustificato motivo, alcun alcun documento di identificazione, nè il permesso di soggiorno“.

A seguito di un’istruttoria dibattimentale durante la quale venivano ascoltate le testimonianze sia degli operatori di P.G. operanti, che degli operatori del centro di accoglienza dove la giovane donna era ospite, è emerso che l’imputata era titolare di status di rifugiata, quale vittima della tratta degli esseri umani e che, come da prassi della struttura protetta dove era collocata, quel giorno non le era stato consegnato il documento in originale per uscire (onde evitare un prelievo forzato della stessa da parte dell’organizzazione criminale della quale era stata o poteva diventare nuovamente vittima).

All’esito del procedimento, il Tribunale di Terni assolveva la giovane donna ex. ert. 530 co.2 cpp, perché non vi era “prova che la mancata esibizione dei documenti fosse priva di un giustificato motivo“, in tal modo valorizzando la circostanza che, quale vittima di tratta, la prassi utilizzata dal centro fosse in qualche modo legata a motivi di protezione e, pertanto, non poteva essere considerata contra legem.

Si ringrazia l’avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.

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