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Protezione speciale: riconosciuta al richiedente per costante attività lavorativa e stabilità abitativa in quanto prevista dal d.l. n. 130/2020

Tribunale di Catanzaro, decreto del 24 aprile 2023

Ph: Vanna D'Ambrosio - Roma, manifestazione 28 aprile "Non sulla nostra pelle"

Il Tribunale di Catanzaro riconosce la Protezione Speciale ad un richiedente proveniente dal Gambia.

Il ricorrente nel corso del giudizio ha dato prova di adeguata integrazione in Italia, sostenendo l’audizione in lingua italiana e producendo documentazione comprovante costante attività lavorativa e stabilità abitativa. Ed infatti “al fine di provare la sua avvenuta integrazione socio-lavorativa il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione che, sebbene riguardante contratti a tempo determinato, dimostra la capacità di inserimento nel contesto lavorativo (contratto di locazione; copia Iscrizione anagrafica Comune Serra San Bruno; copia contratto di lavoro del 03.09.2021 con busta paga settembre 2021; attestato conoscenza lingua italiana livero A1; certificato di residenza; libretto auto; patente di guida; contratto del 08.08.2022; contratto marzo 2023; buste paga agosto 22 – marzo 23).

È da questi elementi, così come dalla ciclicità annuale della stipulazione dei contratti di lavoro, che si può desumere il carattere della stabilità dell’impiego. Oltre a ciò, è da considerare prova del suddetto inserimento la capacità del ricorrente di sostenere l’audizione giudiziale in lingua italiana, senza necessità di interprete, oltra alla frequentazione di corsi di lingua italiana ed all’acquisita stabilità alloggiativa.
Ebbene, ad avviso del Collegio i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi del novellato art 19 TUI che si fonda sul rispetto della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, sono i medesimi già valorizzati dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della c.d. protezione umanitaria, non avendo tuttavia il legislatore ripristinato il catalogo aperto della precedente normativa.

In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall’art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma….

Nel caso in esame, emerge che il ricorrente, sin dal suo ingresso in Italia, ha sempre lavorato con continuità con diversi contratti di lavoro che gli hanno consentito di guadagnare una retribuzione più che sufficiente per garantirgli un’esistenza dignitosa. Tali elementi, unitariamente considerati, consentono di affermare che il ricorrente si è rifatto una vita in Italia, essendosi stabilmente insediato nella comunità in cui vive, con la conseguenza che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata come sancito all’art. 8 CEDU.
Pertanto, si ritiene che egli necessiti di protezione nella forma della nuova protezione speciale introdotta dal d.l. n. 130/2020, come convertito con l. n. 173/2020, applicabile al presente procedimento.

Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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