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Status di rifugiata: la credibilità della richiedente appare in consonanza con le linee guida internazionali

Tribunale di Venezia, decreto del 27 aprile 2023

Immagine tratta dal sito :https://www.womenconsortiumofnigeria.org/

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna nigeriana vittima di tratta.

I punti essenziali della decisione:” (…) nella fattispecie si ravvisano molteplici dei detti indicatori: in particolare, la ricorrente è giunta in Italia in giovane età, ha fornito un racconto a tratti vago e contraddittorio, ammettendo, però, di essere stata sfruttata sessualmente sia in Libia che in Italia.
Ha, poi, narrato di aver lasciato il proprio Paese grazie a una donna (la madame) che le aveva fornito i mezzi economici per affrontare il viaggio e l’aveva sottoposta a un giuramento rituale.
Ha spiegato di aver scoperto solo in seguito di doversi prostituire per poter ripagare il proprio debito di viaggio, cosa che aveva fatto sia in Libia, in una connection house, che in Italia, una volta ricontattata dalla madame. Ha, inoltre, aggiunto che la madame non solo l’aveva più volte reintrodotta nel circolo dello sfruttamento sessuale, anche attraverso violenze e vessazioni, ma aveva minacciato anche i suoi familiari in Patria, laddove ella non avesse onorato il proprio debito”.

“Ancorché dunque il racconto proposto dalla sig.ra non sia privo di rilevanti incongruenze, ritiene il Collegio che gli elementi forniti siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio (si veda sul punto questo report).
Le considerazioni ora formulate sulla credibilità della richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, ‘Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System’) elaborate per l’ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate. (…) Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.
La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale “gruppo sociale””
.

Si ringrazia l’avv. Eva Vigato per la segnalazione, la quale scrive: “Ringraziamo la Collega Lucia Carrara e il team del Progetto N.A.V.I.G.A.Re per la preziosa e fondamentale collaborazione al caso”.


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