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Supremo interesse della minore: autorizzata alla permanenza regolare la sorella maggiorenne con la quale ha stabilito una relazione significativa

Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 12 maggio 2023

Foto di Pixabay

Il Tribunale per i Minorenni di Bari autorizza la permanenza in Italia in favore della sorella della minore.

La domanda di autorizzazione alla permanenza era stata presentata in favore della sorella della minore con l’autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al fine di autorizzare l’unico componente privo del permesso di soggiorno per garantire l’unità familiare.

L’interpretazione ampia del termine “familiare” utilizzato dalla legge in materia di immigrazione risponde al principio del superiore interesse del minore ed al riconoscimento di una condizione giuridica particolare fatta di diritti inviolabili e di superiori interessi che devono essere tenuti in preminente considerazione in ogni decisione relativa ai fanciulli di competenza di organi amministrativi, giurisdizionali o legislativi così come recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e come ribadisce anche l’art. 26 comma 3 della l. 40/1998.

A ciò va aggiunto che tale interpretazione più favorevole risponde al principio più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 28 del 1995 e n. 203 del 1997) in cui si è chiaramente affermato che nel nostro ordinamento la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia ed in particolare nell’ambito di questa, ai figli minori; ed anche a quanto statuito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 per cui in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto ed considerazione preminente il superiore interesse del minore senza discriminazione alcuna.

Da tanto deriva che l’allargamento al familiare del minore – nella specie sorella – della invocata disciplina deve essere considerato necessario per non smembrare l’attuale sistema familiare nel quale lo stesso, integrato nel tessuto sociale, deve ritenersi affidabile nel ruolo di aiuto e sostegno del nucleo, oltre che attento alle esigenze della sorella minore.

L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.

In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma deve (e non) essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre e fratelli/sorelle.

Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011).

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.

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