Il Tribunale Ordinario di Milano ha accolto il ricorso proposto da due cittadini albanesi, nella loro qualità di genitori di due figli minori, a cui il Comune di residenza aveva rifiutato l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 14 legge n. 91/1992 in favore dei minori stessi.
Ed infatti, il Comune di Cassano Magnago aveva respinto l’istanza difettando il presupposto della convivenza stabile ed effettiva dei figli con il padre, in quanto nel momento in cui quest’ultimo aveva acquistato la cittadinanza italiana (il 22 marzo 2019) i genitori erano già divorziati e i minori erano stati collocati presso la madre, cittadina albanese.
L’art. 14 legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita che: “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”.
Il Tribunale di Milano, invece, ha osservato che: “la convivenza che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori non deve essere intesa in senso formale (ossia come una mera coabitazione di fatto), sostanziale, caratterizzandosi il legame familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto morale e al sostegno morale”.
Di conseguenza, il Tribunale ha accertato e dichiarato l’acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio minore, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione e il commento.
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