Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino egiziano appartenente alla fede religiosa cristiano copta, che aveva fornito aiuto ed assistenza ad alcune persone di fede musulmana convertite al cristianesimo.
Il Collegio ha affermato che i cristiani copti sono visti tutt’ora come “cittadini di seconda classe” dalla società egiziana, in cui molti cristiani subiscono regolarmente discriminazioni; inoltre ha accertato l’attualità degli attacchi subiti dai cristiani copti da parte dei musulmani, nonché l’assenza di protezione da parte dello Stato di appartenenza.
Degno di nota il cenno relativo alla legislazione egiziana sulla blasfemia (articolo 98 F del Codice penale), frequentemente utilizzata per arrestare e perseguire membri di minoranze religiose, tra cui cristiani.
Pertanto, alla luce dei numerosi report consultati, il Tribunale ha ritenuto che, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe stato senz’altro esposto al rischio di subire atti persecutori nella forma di una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, come atti di violenza fisica o psichica (art. 7 co. 2, lett. a) D.lgs. n. 251/2007) e azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie (art. 7, co. 2, lett. c) D.Lgs. n 251/07) a causa del suo orientamento religioso.
Si ringrazia l’Avv. Amalia Astori per la segnalazione e il commento.
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