Il caso riguarda una minore che giungeva in Italia affidata con atto notarile, da entrambi i genitori, alla sorella, che vive con regolare permesso di soggiorno in Italia.
La sorella ed il coniuge si recavano presso il Tribunale per i minorenni di Taranto per chiedere l’affidamento della minore ed inviavano il kit postale contenente la domanda di rilascio del permesso di soggiorno e gli veniva fissato l’appuntamento per il fotosegnalamento presso la Questura di Taranto.
Il Tribunale per i minorenni non adottava alcun provvedimento perché erano spirati i termini utili per il completamento dell’istruttoria avendo raggiunto la maggiore età.
La ricorrente si presentava presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto e la stessa veniva inviata a ritornare per fornire la copia del provvedimento di affidamento.
Vani risultavano gli accessi presso il predetto ufficio tanto che la cittadina albanese fu costretta a rivolgersi all’amministrazione a mezzo di questo difensore e veniva rilasciata la ricevuta del permesso
di soggiorno elettronico.
Certi che la pratica fosse finalmente conclusa positivamente, visto che la ricorrente oltre a fornire tutti i documenti richiesti era stata sottoposta anche ai rilievi foto dattiloscopici, ci si allontanava con la certezza che tempo 20 giorni avrebbe ottenuto anche il titolo in originale.
Senonché il predetto ufficio faceva pervenire presso la sua residenza la raccomandata di preavviso di rigetto e questo difensore inviava tempestivamente le memorie ex art. 10 bis l. n. 241/90 e sollecitava la definizione del procedimento.
Poiché la Questura di Taranto non rispondeva al sollecito e non provvedeva a definire la pratica, questo difensore, depositava innanzi all’Ecc.mo Tar adito il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione;
nelle more del procedimento sul silenzio, la Questura di Taranto notificava alla ricorrente il provvedimento con il quale decretava il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento con la seguente motivazione: “Esaminata la complessiva posizione amministrativa della richiedente, da cui è
emerso che la predetta è destinataria di un rigetto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Taranto avverso l’istanza presentata, per raggiungimento della maggiore età;
ritenuto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 T.U.I. in quanto la predetta al compimento dei 18 anni non risultava essere affidata ai sensi dell’art. 4 L. 184/83;
valutato che, nel caso di specie, non risultano altresì soddisfatti i requisiti prescritti dall’art. 32 comma 1-ter del citato decreto legislativo, posto che la stessa, entrata in Italia in data 09.10.2021, al momento del compimento della maggiore età, avvenuta il 13.05.2022, non risultava precedentemente affidata ai sensi della L. 184/1983, né risultava presente nello Stato italiano da non meno di tre anni, oltre al fatto di non essere in grado di dimostrare di aver seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni (…)
l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento, presentata dalla sig.ra (…) in premessa generalizzata, è rifiutata”.
Il provvedimento veniva impugnato ed affidato ai seguenti motivi:
- Errata interpretazione delle norme in materia di affidamento familiare.
- Eccesso di potere per carenza dei presupposti ed erroneità nella motivazione in relazione alle situazioni legittimanti la conversione del permesso di soggiorno.
- Violazione dell’art. 31, comma 1, art. 32 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 286/98.
- Violazione dell’art. 2 e 4 della L. n. 184/1983.
Il Tar Puglia – sede di Lecce con ordinanza del 7 giugno 2023 sospende con la seguente motivazione:
“Rilevato che l’extracomunitaria ricorrente (cittadina albanese) impugna il provvedimento del Questore di Taranto del 24.2.2023, notificato a mani il 2.3.2023, con cui è stata respinta l’istanza presentata un mese prima del compimento della maggiore età (il 14.4.2022) di rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per “affidamento” a congiunti regolarmente soggiornanti o per altra tipologia di permesso di soggiorno, ex artt. 5, 31 e 32 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., con contestuale invito alla predetta ad abbandonare il territorio nazionale entro il termine di 15 gg. dalla notifica.
Premesso che pare sussistere la giurisdizione dell’adito G.A., trattandosi di diniego di permesso di soggiorno invocato anche a titolo diverso dall’affidamento (del minore) a congiunti regolarmente soggiornanti (vedi: Corte di Cassazione Civile, ordinanza n. 31 marzo 2020 n. 7619), si osserva che le principali censure formulate nel ricorso appaiono fondate, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente e preferibile, secondo cui il permesso di soggiorno ex art. 32 D. Lgs. n. 286/1998 va rilasciato nelle ipotesi di previo affidamento del minore anche di fatto, ai sensi dell’art. 2 L. n. 84/1983, a familiare regolarmente soggiornanti, mentre solo per i minori stranieri non accompagnati e non affidati è prescritta la condizione della previa frequenza del programma biennale di integrazione sociale e civile (vedi: Consiglio di Stato, sentenza 19.5.2016 n. 2097).
Considerato, inoltre, che appare prospettarsi l’allegato danno grave ed irreparabile per la ricorrente, stante l’intimazione della P.A. a lasciare il territorio nazionale. Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare incidentalmente proposta vada accolta e che, per l’effetto, debba disporsi la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato; (…)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato”.
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
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