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Utrecht University
Faculty of Law, Economics & Governance LL.M. Public International Law
The extraterritorial effect of refugee status
di Oriana Balsamo (Anno accademico 2021/2022)
Introduzione
L’uomo è un essere in movimento
e questo è il motivo per cui
le civiltà sorgono e
si incrociano.
Juliette Binoche
Il Diritto internazionale dei rifugiati ha consentito l’interpretazione analitica della definizione dello status di ‘rifugiato’ tramite due strumenti internazionali fondamentali. In particolare, la Convenzione sullo status del rifugiato del 1951 e il Protocollo di New York del 1967 hanno adottato una definizione restrittiva dello status di rifugiato, definendo tale colui il quale è a rischio di persecuzione e che fugge dal suo Paese d’origine a causa di condizioni intollerabili o di ulteriori circostanze personali. Tuttavia, la definizione giuridica internazionale desta ancora oggi particolari confusioni nel linguaggio quotidiano e giornalistico, ove il termine rifugiato viene utilizzato anche per definire coloro i quali sono in cerca di asilo o i migranti.
Difatti, l’attuale quadro normativo del Diritto internazionale dei rifugiati garantisce una protezione in modo prettamente esclusivo, rendendo inaccessibili la lista dei diritti correlati a diversi soggetti cittadini di Paesi terzi che vertono in situazioni altrettanto di emergenza. La protezione internazionale viene ad oggi prevista per una categoria limitata di persone che soddisfano i criteri stabiliti dall’articolo 1(A) della Convenzione di Ginevra, ossia ‘’chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato’’.
La Convenzione di Ginevra e il Protocollo di New York hanno dunque previsto una definizione con dei criteri ben definiti, lasciando però particolari questioni giuridiche irrisolte. L’applicazione extraterritoriale dell’Articolo 1(A) della Convenzione di Ginevra e il riconoscimento extraterritoriale dello status è di importanza cruciale per l’essenza della protezione internazionale stessa. In particolare, i rifugiati sono per definizione persone che fuggono da situazioni di persecuzione nel loro Paese d’origine, cercando una protezione temporanea in un altro Stato sicuro e avendo diritto a liste di diritti fondamentali a seconda del livello di legame con lo Stato di rifugio.
A questo proposito, l’ACNUR ha sviluppato il concetto dell’extraterritorialità dello status di rifugiato nella Nota sull’effetto extraterritoriale della determinazione dello status di rifugiato, ove si determina che i rifugiati formalmente riconosciuti da una Parte contraente della Convenzione di Ginevra dovrebbero essere automaticamente riconosciuti dalle altre Parti contraenti. Pertanto, il Diritto internazionale dei rifugiati vanta basi giuridiche che rivendicano la portata extraterritoriale dello status di rifugiato, tuttavia tramite strumenti giuridici non vincolanti.
Ancora, il Diritto internazionale dei rifugiati è ad oggi strutturato in tre diversi livelli, rendendo di difficile applicazione la portata extraterritoriale dello status di rifugiato. In primo luogo, la Convenzione di Ginevra e il Protocollo del 1967 stabiliscono le basi giuridiche dello status di rifugiato fornendo una definizione meramente sostanziale. Successivamente, i diversi sistemi regionali a livello mondiale implementano tali definizioni con le proprie norme. Da ultimo, i legislatori nazionali sono tenuti ad implementare la norma sostanziale come ultimo tassello della struttura gerarchica tramite procedure nazionali.
Tuttavia, se la Convenzione evita qualsiasi tentativo di ridurre la definizione sostanziale di rifugiato, la stesura di una procedura universale per il riconoscimento dello status di rifugiato è un’ambizione altrettanto lontana dalla realtà a causa del complicato assetto normativo. Il riconoscimento reciproco dello status di rifugiato è ad oggi una questione aperta, lasciando il suo effetto extraterritoriale come una delle debolezze cruciali dell’attuale Diritto internazionale dei rifugiati. Ciononostante, le Corti europee hanno aperto la strada per l’applicazione delle linee guida dell’ACNUR a livello nazionale.
In particolare, l’elaborato finale sviluppato presso la Utrecht University ha dapprima analizzato la definizione di rifugiato per poi indagare se e come il riconoscimento dello status possa avere una portata ed effetto extraterritoriale, prendendo come casi studio contesti regionali quali l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa.
Il primo capitolo ha cercato di verificare se i rifugiati abbiano effettivamente il diritto di muoversi liberamente al di fuori del territorio del Paese di rifugio alla luce dei vari livelli di attaccamento con il suddetto Paese. Difatti, l’analisi ha voluto indagare ove la libertà di movimento dei rifugiati garantisca la possibilità di mantenere lo status nonostante i vari spostamenti. Dunque, il primo capitolo si è posto quale obiettivo principale l’analisi dei criteri legali per essere riconosciuto come rifugiato all’interno del quadro giuridico internazionale, attraverso un approccio storico e interpretativo che presenta lo sviluppo della definizione giuridica dello status di rifugiato. In questo contesto, Costello, Foster, McAdam, Hathaway e altri importanti studiosi del Diritto internazionale dei rifugiati hanno contribuito a fornire una migliore comprensione dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra.
L’obiettivo principale della tesi è stato dunque quello di esaminare se e come il rifugiato possa muoversi liberamente all’interno e all’esterno del Paese di rifugio nell’ambito del suo status e dei diritti ad esso correlati. Di conseguenza, il secondo capitolo ha analizzato la base giuridica del Diritto internazionale dei rifugiati per comprendere fino a che punto possa essere imposta l’applicazione extraterritoriale dello status. L’analisi ha adottato un’interpretazione letterale della giurisdizione extraterritoriale del Diritto pubblico internazionale, raccogliendo importanti casi di studio e riferimenti dottrinali ad importanti autori quali Hernández, Cassese e Milanovic.
Da ultimo, l’elaborato ha analizzato i principali strumenti giuridici del Diritto dei rifugiati cercando di comprendere se la portata extraterritoriale dello status è garantita e rafforzata dalle varie disposizioni regionali. In particolare, il terzo capitolo ha considerato le disposizioni del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea tramite lo studio descrittivo della giurisprudenza delle Corti europee. Difatti, un dato oggettivo considerevole è che gli Stati contraenti del Consiglio d’Europa e gli Stati membri dell’Unione europea sono Alte parti contraenti della Convenzione di Ginevra e dunque giuridicamente vincolati dalle disposizioni del Diritto internazionale dei rifugiati. Pertanto, l’esistenza del riconoscimento dello status di rifugiato extraterritoriale all’interno dei contesti regionali risulta di fondamentale per implementare il concetto a livello internazionale. In particolare, l’analisi normativa del quadro giuridico procedurale e sostanziale dell’Unione europea evidenzia la necessità di cooperazione nell’attuale Sistema comune europeo di asilo.