Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Dott. La Placa, ha riconosciuto il diritto del partner extracomunitario di cittadino italiano ad ottenere l’iscrizione e la correlata registrazione del contratto di convivenza stipulato di fronte ad un avvocato, anche in mancanza del titolo di soggiorno.
Nello specifico, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che, ai fini della registrazione nell’anagrafe comunale, dell’inserimento nella scheda di convivenza (stato di famiglia) e della registrazione del contratto di convivenza, non debba essere richiesto il previo possesso del titolo di soggiorno alla persona non italiana, e che il Comune non possa pretendere documentazione ulteriore rispetto all’accordo di convivenza ed al passaporto.
In particolare, con l’ordinanza del 13.04.2022, resa in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto avverso la mancata definizione del procedimento di iscrizione anagrafica della convivenza di fatto e del relativo patto di convivenza, si evidenziano tutte le discrasie esistenti tra la normativa vigente in materia di iscrizioni anagrafiche e quella relativa al rilascio dei titoli di soggiorno, evidenziandosi che il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso del permesso.
Secondo il Tribunale di Palermo, “nessuna disposizione stabilisce che l’iscrizione anagrafica debba essere subordinata al possesso di un permesso di soggiorno, mentre il sopradetto art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 30/07, per garantire l’unità familiare, espressamente agevola l’ingresso ed il soggiorno anche di soggetti non coniugati, purché la relazione stabile sia debitamente attestata con documentazione ufficiale. Ed il contratto di convivenza, stipulato ai sensi della legge n. 76/16, ha senz’altro i requisiti della predetta documentazione ufficiale, prevedendo la norma in questione la possibilità per i conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di tale contratto di convivenza che, come avvenuto nella specie, deve essere redatto “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”, può contenere l’indicazione della residenza e va trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe“.
Si ringrazia l’Avv. Sonia Randazzo del Foro di Palermo per la segnalazione e il commento.