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ASGI: Con la riforma del Regolamento Dublino approvato dalla Commissione LIBE del Parlamento UE prende avvio un profondo cambio di paradigma nel sistema d’asilo europeo

Photo credit: Carmen Sabello (Belgrado, aprile 2017)

ASGI esprime soddisfazione per l’avvenuta approvazione alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo di un testo che riforma profondamente il Regolamento n. 604/2013 (detto Regolamento Dublino III) che fissa i criteri per definire il Paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di Paese terzo.
La proposta, che ha visto una maggioranza trasversale e un particolare meritorio impegno della deputata italiana Elly Schlein, recepisce gran parte delle proposte di riforma avanzate da ASGI e dagli enti ed associazioni di tutela dei rifugiati.

Per la prima volta si opera un profondo cambio di paradigma rispetto all’impostazione fin qui seguita e che ha caratterizzato il sistema europeo d’asilo gli ultimi 17 anni (dalla Convenzione Dublino del 1990) ” afferma Gianfranco Schiavone (ASGI).

In particolare nella riforma approvata dalla Commissione:
1) viene eliminato il legame tra il Paese nel quale il richiedente ha fatto ingresso irregolare ed esame della sua domanda di protezione, sostituendo questo anacronistico approccio (che penalizzava grandemente i paesi con frontiere esterne, tra cui l’Italia) con una nuova concezione in base alla quale il richiedente fa ingresso nell’Unione, considerata nel suo complesso. La competenza all’esame della domanda di protezione verrebbe, pertanto, definita sulla base di quote che riguardano tutti i Paesi dell’Unione definite sulla base di criteri oggettivi, dando finalmente attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità di cui all’art. 80 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione), rimasto finora di fatto disatteso;
2) viene ampliata la nozione di famiglia estesa ai fratelli e sorelle del richiedente ai figli maggiorenni, purché a carico, consentendo così la riunificazione di famiglie disperse dalla guerra e che, a legislazione vigente, possono trovarsi e rimanere forzatamente a vivere in paesi diversi dell’Unione;
3) assume rilievo giuridico nella individuazione del Paese UE competente ad esaminare la domanda l’esistenza di “fattori di collegamento” tra il richiedente e il Paese nel quale lo stesso chiede di recarsi, quali precedenti soggiorni, corsi di studio e formazione effettuati in precedenza e sponsorizzazione del richiedente da parte di un ente accreditato.

Tuttavia permangono, anche nella nuova impostazione, alcuni aspetti critici.

In particolare:
a) i “fattori di collegamento” tra il richiedente e il Paese dell’Unione nel quale lo stesso chiede di recarsi andrebbero ulteriormente rafforzati. In particolare appare irragionevole che la sponsorizzazione possa essere realizzata solo da enti e non anche da privati (tra i quali parenti del richiedente) ;
b) la procedura di assegnazione per quote-paese applicata anche ai minori non accompagnati, seppure temperata dalla valutazione del suo superiore interesse operata da una equipe multidisciplinare, apre la strada alla possibilità di un trasferimento coattivo del minore, evento indubbiamente fonte di trauma per il minore stesso, mentre, come affermato dalla Corte di Giustizia, in generale risponde al superiore interesse del minore restare nello Stato dove questi si trova;
c) seppure fortemente ridimensionato rispetto al quadro normativo attuale si continua a prevedere la possibilità di applicare misure di detenzione del richiedente protezione ai fini dell’esecuzione del trasferimento nel Paese competente all’esame della domanda;
d) l’introduzione di un filtro che attribuisce la competenza all’esame della domanda di protezione al paese in cui la stessa è stata formulata nel caso di domanda “manifestly unlikely” ovvero di domanda che appare priva di alcun contenuto in relazione alla nozione di protezione internazionale inserisce una procedura che si presta facilmente a serie distorsioni .

ASGI invita il Parlamento Europeo a rivedere questi aspetti e comunque a procedere senza indugio sulla strada di rinnovamento intrapresa.

In particolare ASGI fa appello al Governo italiano e alle associazioni di tutela dei rifugiati affinché sostengano con forza il processo di riforma avviato dal Parlamento Europeo in vista del dialogo con il Consiglio Europeo e in particolare con gli Stati che si oppongono ad una effettiva riforma del Regolamento Dublino III cercando di evitare la doverosa assunzione di nuove e maggiori responsabilità nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

A.S.G.I. – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )