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Accesso alla procedura d’asilo – Il provvedimento di respingimento è illegittimo ogni volta che non è stato rispettato il dovere di informazione

Tribunale di Palermo, ordinanza del 20 gennaio 2020

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità del decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento nei confronti di D.R., cittadino tunisino sbarcato nel territorio nazionale e al quale, in pari data, veniva notificato il superiore provvedimento.

Successivamente D.R. veniva trattenuto presso il CPR di Caltanissetta ove presentava istanza di protezione internazionale.
Veniva proposto ricorso avverso il decreto di respingimento deducendosi, altresì, vizi per carenza di istruttoria e di motivazione. Nello specifico non risultava agli atti che, al momento dello sbarco, veniva resa a D.R. l’informativa sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale né, più “semplicemente”, risultava compiuto un accertamento sulla sussistenza o meno di tale volontà, di fatto omettendosi “qualsivoglia attività istruttoria intesa a verificare la sussistenza dei presupposti ostativi all’adozione del predetto decreto”.

La mancata informazione aveva precluso l’immediato accesso alla ”procedura d’asilo” con conseguente provvedimento di respingimento.
Accogliendo i motivi del ricorso, il Tribunale di Palermo ha annullato il decreto dichiarando: “deve ritenersi che il provvedimento di respingimento è illegittimo ogni volta che non è stato rispettato il dovere di informazione (e ciò in ragione del fatto che, come visto, l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento)”.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 20 gennaio 2020