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Accoglimento ricorso verso provvedimento Autorità Dublino per decorrenza del termine semestrale

Tribunale di Roma, decreto del 29 settembre 2021

Una pronuncia del Tribunale di Roma, in merito a un ricorso Dublino, in favore di un cittadino pakistano per il quale era previsto il trasferimento in Austria.

Il focus della pronuncia, a differenza delle ultime del Tribunale citato, che ha incentrato l’attenzione sulle violazioni dei doveri informativi, è la violazione del famoso termine semestrale, accogliendo la censura sollevata dalla difesa.
Nella specie, il detto termine è decorso precedentemente rispetto all’introduzione del giudizio e la violazione si è ormai verificata, per come dedotta nell’atto introduttivo, atteso che, a fronte dell’accettazione dell’Austria in data 12.3.2020 (e di un decreto di trasferimento datato 11.5.2020), il trasferimento doveva avvenire entro il 12.9.2020 (in difetto di estensione del termine), mentre ciò non è avvenuto, visto che il provvedimento di trasferimento impugnato risulta notificato l’8.1.2021 ed il ricorrente, dunque, a tale data, era ancora presente sul territorio italiano e non era stato trasferito, tanto da aver provveduto ad impugnare tempestivamente il trasferimento, sollevando tra le varie censure anche quella del mancato trasferimento entro il termine semestrale di cui al Regolamento.
Né la successiva introduzione del presente giudizio avverso il trasferimento e l’accoglimento della relativa sospensiva valgono a sanare, con lo spostamento in avanti della decorrenza del termine semestrale al momento del rigetto del ricorso, il lamentato vizio già verificatosi antecedentemente.

Ciò in applicazione dell’art. 29 del Reg. UE n. 604/2013 che stabilisce:
1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3 (….)
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

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Tribunale di Roma, decreto del 29 settembre 2021

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