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Acquisto cittadinanza italiana per nascita

Si precisa che l’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevede che è cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono . In altre parole, la norma citata non fa altro che stabilire un principio molto semplice: chi nasce in Italia non può mai essere apolide Si tratta di un principio chiarissimo e in effetti, come descrive la signora nel quesito sopra riportato, questo è accaduto con la nascita del suo primo figlio cinque anni fa.

Alcune considerazioni di carattere preliminare
L’ipotesi che viene prospettata è quella dell’acquisto della cittadinanza italiana, ovvero del diritto alla cittadinanza italiana fin dalla nascita. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto, e non di una pura e semplice concessione sottoposta alla valutazione discrezionale della domanda stessa. Ebbene nel caso prospettatoci (di eccessiva perdita di tempo) i genitori potranno diffidare l’Ufficiale di Stato civile del Comune competente per territorio a pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della cittadinanza italiana e, nel caso in cui vi fosse il silenzio o un provvedimento negativo, trascorsi 30 giorni dalla diffida potranno agire direttamente davanti al Tribunale Civile del luogo in cui hanno la residenza, per l’accertamento del diritto alla cittadinanza italiana fin dalla nascita del bambino. Non dovrebbero esserci problemi di sorta al riguardo perché è pacifico (e lo stesso Ministero dell’Interno conferma che la legge cubana, non prevede automaticamente l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli dei cittadini cubani nati all’estero) che questo bambino abbia il diritto di essere considerato cittadino italiano fin dalla nascita.

Sembra però che il Ministero dell’Interno lo abbia confermato telefonicamente e, quindi, non si tratta di un dato ufficiale. D’altra parte non possiamo dare per scontato che l’Ufficiale di Stato civile conosca, o debba necessariamente conoscere, la legge cubana, come magari la legislazione in materia di cittadinanza di tutti gli altri paesi del mondo. Magari si tratta di un comune piccolo dove non si sono verificati altri casi di questo genere e, quindi, di una situazione in cui il funzionario di stato civile non si sente sicuro di poter considerare questa circostanza relativa alla legge cubana.

Il fatto che il funzionario comunale abbia demandato la questione al Ministero dell’Interno può trovare una spiegazione che, naturalmente, si riferisce alla tipica logica burocratica. Secondo il funzionario del Comune, il Ministero dell’Interno – verosimilmente rivolgendosi al Ministero degli Esteri che, poi, dovrebbe fare delle verifiche tramite il Consolato italiano operante a Cuba – dovrebbe dare conferma circa il fatto che effettivamente la legge cubana non consente l’acquisto della cittadinanza ai figli di cittadini cubani nati all’Estero; ciò perché il funzionario comunale non ha altra maniera di verificare questa circostanza in proprio, in modo certo e legale a tutti gli effetti. Pare però che il Ministero dell’Interno – consideriamo discutibile, per usare un delicato eufemismo, questa posizione – non consideri suo compito promuovere questa verifica. D’altra parte è vero che tutte le funzioni di coordinamento degli uffici di Stato Civile e di Anagrafe sono sempre demandate al Ministero dell’Interno, essendo la struttura gerarchicamente superiore rispetto a queste attività e a queste funzioni; ne discende che, sia pur nelle logica puramente burocratica, questo funzionario comunale non ha sbagliato a richiedere l’intervento del Ministero stesso.
Tuttavia pare che quest’ultimo non provveda e sono già passati addirittura sette mesi; si tratta di un periodo di tempo intollerabile specialmente se l’unica risposta è quella per cui ci si dovrebbe arrangiare con il funzionario comunale. In alternativa, rispetto a questa verifica fatta attraverso canali puramente burocratici, gli interessati potrebbero provvedere in proprio richiedendo all’Ambasciata cubana in Italia un’attestazione da cui risulti che la legge cubana in materia di cittadinanza esclude l’acquisto della cittadinanza cubana da parte dei figli di cittadini cubani nati all’Estero.
In questo caso, in base all’art. 33 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30), il certificato rilasciato in lingua italiana dall’Ambasciata italiana di Cuba, potrebbe essere legalizzato tramite la competente Prefettura ed utilizzato direttamente presso l’Ufficio di Stato civile per definire, finalmente, questo procedimento di accertamento della cittadinanza italiana.
D’altra parte, anche nel caso in cui si dovesse ricorrere al Tribunale per l’accertamento della cittadinanza italiana fin dalla nascita, graverebbe a carico dei genitori la dimostrazione circa la previsione contenuta al riguardo nella legge cubana; gli stessi avrebbero infatti l’onere di produrre copia autenticata della legislazione cubana o, comunque, una certificazione idonea circa il contenuto della stessa.

La tessera sanitaria
Prendiamo spunto dal caso in oggetto per fare alcune osservazioni per quanto riguarda la giusta lamentela circa il fatto che il bambino, nel frattempo, è condannato dalla competente Asl ad avere una tessera sanitaria che scade ogni quattro mesi e che, quindi, è necessario rinnovare; ciò richiede evidentemente del tempo e, nel frattempo, dei vuoti che possono comportare dei disagi nella fruizione delle prestazioni sanitarie di cui questo bambino pare abbia un forte bisogno.

A questo riguardo cogliamo l’occasione per ricordare che il nuovo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) contiene una novità proprio in materia d’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Viene infatti precisato e integrato il testo originario dell’art. 42, comma 4 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) del d.p.r. n. 394 del 1999, prevedendosi che il primo periodo sia sostituito dal seguente: “L’iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno“.
Di fronte a questa precisazione – anche se in realtà non era necessaria per capire che l’iscrizione manteneva validità durante la fase del rinnovo – introdotta dal Regolamento di attuazione, nessuna Asl potrà più pretendere di rilasciare tessere di durata trimestrale o semestrale, durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno e, addirittura, come spesso ci viene segnalato, di rifiutare un ulteriore proroga dell’iscrizione al SSN, nel caso in cui la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno possa avere una durata superiore ad un certo periodo.
Alcune Asl dicono: “Noi rilasciamo la tessera durante il rinnovo per massimo sei mesi perché consideriamo che se trascorre più tempo ciò vuol dire che l’interessato non potrà rinnovare il permesso di soggiorno”. Si tratta di una posizione arbitraria, a maggior ragione ora che il Regolamento di attuazione puntualizza che l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L’iscrizione deve essere mantenuta in modo automatico, salvo poi coordinarsi con la locale questura per avere notizie circa il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. La mancanza di un tale coordinamento non può essere fatta pagare agli utenti !

L’esempio della Regione Puglia
A questo riguardo la Regione Puglia si è mossa per prima (crediamo comunque che questo non dipenda tanto dagli esiti elettorali, quanto piuttosto dal semplice buon senso di chi in quella amministrazione si è studiato il Regolamento di attuazione) provvedendo a diffondere una circolare – indirizzata a tutti i direttori generali delle Asl, direttori generali delle aziende ospedaliere, governatori degli Enti ecclesiastici, fondazioni – in cui si commenta il contenuto del regolamento di attuazione proprio per quanto riguarda l’art. 42, comma 4, in oggetto.

Vedi la Circolare dell’Assessorato Sanità-Servizi Sociali della Regione Puglia – Rinnovo tessera sanitaria nelle more del rinnovo del Permesso di soggiorno

Si precisa che fino a quando la questione relativa al rinnovo o meno del permesso di soggiorno non sarà definita – considerandosi anche la fase di eventuale ricorso davanti alle autorità giudiziarie – l’iscrizione dovrà essere mantenuta senza più condizionamenti temporali, proroghe temporanee o sospensioni. Si ritiene opportuno – termina la nota della Regione Puglia – che le Asl diano massima diffusione a tale direttiva e a tutte le strutture esistenti sul proprio territorio.
Dobbiamo dire che si tratta di una nota ben fatta e perfettamente coerente con il dettato normativo come sopra precisato.
Peccato però che la Puglia sia, a quanto sappiamo, l’unica regione d’Italia che si è sinora conformata a tale norma. Precisiamo questo, non solo per dare una risposta a chi ci ha inviato il quesito, ma anche perché auspichiamo che coloro che utilizzano il nostro sito (associazioni, operatori di enti) si diano da fare per segnalare questa necessità di conformazione alla legge e per denunciare eventuali comportamenti arbitrari, che finora ci risulta siano stati molto diffusi su tutto il territorio nazionale; ciò sarebbe evidentemente utile per superare questa situazione di lesione arbitraria di un diritto fondamentale qual è il diritto alla salute. Beninteso, stiamo parlando di persone regolarmente soggiornanti.
Trattare queste persone preventivamente come clandestini, in occasione di ogni rinnovo del permesso di soggiorno, significherebbe, anche in questo caso, attuare una specie di guerra preventiva sul presupposto che fino a prova contraria tutti devono essere trattati come tali!