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Adempienze dei datori di lavoro

Decreto del Ministero del Lavoro 26 agosto 2002: contributo forfettario previsto dalla legge Bossi Fini

Si tratta del versamento dei contributi arretrati cioè relativi a periodi di lavoro svolti nei precedenti tre mesi (cioè il periodo che riguarda la regolarizzazione 10 giugno/10 settembre). Probabilmente la maggior parte dei datori di lavoro dichiarerà guarda caso che il rapporto è iniziato il 10 giugno e non un giorno prima, per evitare di accollarsi il pagamento di contributi per i periodi precedenti. L’ultimo trimestre precedente (10giugno/10 settembre) è coperto dal contributo forfettario che si paga in posta con la consegna del kit mentre, per i periodi di lavoro antecedenti il 10 giugno, il contributo da versare è stabilito nella misura ordinaria, cioè i normali contributi che sarebbe stato necessario pagare a suo tempo senza però l’applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.

Infatti l’art. 3 del decreto stabilisce che :

“i datori di lavoro possono versare, previa domanda, all’Istituto nazionale della provvidenza sociale i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi….in un’unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate : a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali ; b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Quindi è confermato che per i periodi di lavoro antecedenti ai famosi tre mesi il datore di lavoro dovrà versare tutti i contributi unicamente beneficiando della esenzione dal pagamento delle sanzioni per il ritardato pagamento e per la mancata denuncia del rapporto di lavoro.

Nelle domande di regolarizzazione non è previsto che si debba indicare la data di inizio del rapporto di lavoro. E’ sufficiente che il datore di lavoro dichiari che ha assunto il lavoratore quantomeno a partire dal 10 giugno 2002. E’ ovvio che non essendovi nemmeno la necessità di indicare in questo momento la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, questa verrà verificata solo in un secondo momento, cioè in occasione della convocazione presso lo sportello polifunzionale attivato dalla Prefettura. In quel momento dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e dal lavoratore la data reale dell’inizio del rapporto di lavoro e se questa risulterà anteriore al 10 giugno il datore di lavoro dovrà versare i relativi contributi alle condizioni suindicate.

E’ chiaro che questa preoccupazione riguarderà senz’altro i datori di lavoro che siano già stati interessati da provvedimenti di ispezione che avessero verificato la presenza di un lavoratore immigrato in condizione irregolare.

Circolare INAIL 27 settembre 2002: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.

Decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195. Prime istruzioni Con riferimento alle prescrizioni già fornite dalla circolare n.50/02 del Ministero del Lavoro l’INAIL precisa che, in base al decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002, i datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione con decorrenza dal 10 settembre dovranno proseguire il rapporto di lavoro regolarizzandolo a tutti gli effetti. Per l’appunto, mentre il trimestre dal 10 settembre al 10 giugno sarà “coperto” dal semplice versamento del contributo forfettario stabilito in misura fissa per tutti i settori di lavoro, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a partire dall’entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal 10 settembre, il rapporto diventerà regolare a tutti gli effetti nei confronti del lavoratore immigrato, quindi non basta presentare la semplice domanda di regolarizzazione perché i datori di lavoro dovranno immediatamente attuare tutti gli adempimenti che sono previsti normalmente dalla legge. La circolare dell’INAIL si preoccupa solo degli adempimenti che riguardano il proprio istituto cioè la denuncia nominativa degli assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma va da sé che tutti gli altri adempimenti dovranno seguire gli stessi tempi e la stessa decorrenza cioè il 10 settembre.

Cosa devono fare i datori di lavoro?

Si deve presentare entro e non oltre cinque giorni dall’inoltro della dichiarazione di emersione la denuncia nominativa degli assicurati ai fini di una posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia già titolare di un precedente rapporto assicurativo. Nella pratica talvolta si verifica che molte imprese hanno instaurato comunque un rapporto assicurativo versando i relativi contributi anche nei confronti di lavoratori dipendenti non in regola con il permesso di soggiorno. Questo per attenuare il rischio di sanzioni nel caso di accertamenti. Anche per queste imprese deve essere fatta la specifica denuncia per l’iscrizione del lavoratore.

Il modulo dell’iscrizione deve essere accompagnato dalla fotocopia della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale come prova della presentazione della dichiarazione di emersione.

Se manca il codice fiscale

Normalmente nella compilazione è richiesto il codice fiscale ma un clandestino non lo possiede per cui non sarà possibile darne indicazione. In questo caso, la circolare prevede che potranno essere fornite le generalità complete con il codice della nazionalità di appartenenza (si ricava dalla guida per la compilazione della domanda di regolarizzazione) e, in seguito alla regolarizzazione, la posizione assicurativa potrà essere completata con l’aggiunta anche del codice fiscale.

N.B. E’ curioso notare che mentre l’Inail, sia pure con ritardo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legge, ha emanato delle prime indicazioni operative per le imprese, l’Inps non ha ancora emanato una propria circolare che dia analoghe indicazioni. Potremmo comunque considerare le indicazioni dell’Ianil come valide anche per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti dell’Inps : infatti, in questa materia non c’è molto da inventare perché è pacifico che i lavoratori oggetto della regolarizzazione dovranno essere messi in regola anche sui contributi e le assicurazioni. Dobbiamo quindi ritenere che questo obbligo di denuncia tempestiva debba valere anche per l’Inps perciò diamo indicazione ai datori di lavoro e ai lavoratori di richiedere la denuncia di assicurazione anche presso questo istituto.

L’inoltro delle denunce di assicurazione del lavoratore nei confronti di Inps e Inail non esaurisce tutti gli adempimenti dovuti da parte dei datori di lavoro perché il rapporto di lavoro non va solo denunciato agli istituti assicuratori competenti ma anche registrato nelle scritture obbligatorie dell’azienda (mentre tali oneri non sussistono per i rapporti di lavoro domestico). Sempre con decorrenza dal 10 settembre il datore di lavoro dovrà provvedere a registrare il lavoratore nel :

– libro matricola (obbligatorio per ogni azienda per registrare l’assunzione, la qualifica e la cessazione successiva del rapporto di lavoro)
– libro paga con conseguente busta paga in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro
– libro presenze (orario di lavoro)

Tutto questo permette di evitare al lavoratore quei comportamenti truffaldini di cui si sente parlare in questi giorni. Sono molti i datori di lavoro che tendono a sottrarsi dall’obbligo di regolarizzare i lavoratori immigrati rincorrendo ai “licenziamenti” o, piuttosto, all’allontanamento di fatto dal luogo di lavoro (magari adducendo la falsa giustificazione per cui non sarebbe possibile proseguire il rapporto di lavoro nella fase di regolarizzazione). Sono molte le iniziative di carattere giudiziario nel territorio nazionale su questo argomento, a Torino, Verona, Vicenza e in altre città si stanno attivando ricorsi d’urgenza al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento dell’obbligo del datore di lavoro di inoltrare la domanda di regolarizzazione. Non mancheremo di dare notizia degli esiti di questi procedimeni.

L’indirizzo del lavoratore da inserire nella domanda di regolarizzazione

Per evitare trucchi o espedienti furbeschi da parte del datore di lavoro (che magari sta solo facendo finta di fare la sua parte) è importante indicare un indirizzo del lavoratore che sia sotto il suo diretto controllo. Molti lavoratori indicano come recapito lo stesso luogo di lavoro ma questo comporta un rischio : se la convocazione presso lo sportello polifunzionale della Prefettura, spedita all’indirizzo, capita nelle mani di un datore di lavoro che vuole liberarsi del problema, può non essere inoltrata al lavoratore immigrato. Se il lavoratore non si presenterà all’incontro in Prefettura la domanda di regolarizzazione verrà archiviata.

Iscrizione al servizio sanitario nazionale(SSN) ovvero diritto all’assistenza sanitaria a carico del SSN e diritto alla nomina di un medico di base di fiducia.

I contributi all’Inps comprendono anche il contributo al SSN. La legge in generale e il Testo unico sull’immigrazione, a seguito della legge Bossi Fini, a questo riguardo non è stata modificata. L’articolo 34 del T.U. prevede che i lavoratori con regolare permesso di soggiorno

“Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita’ di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo…” Viene inoltre specificato che questo diritto vale anche per la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Non viene invece specificato se il diritto di iscrizione al SSN spetta anche nella fase di attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno.

Ma la regolarizzazione in corso è disciplinata da una norma di carattere eccezionale che, sia pure con la semplice ricevuta attestante l’inoltro della domanda di regolarizzazione, garantisce al lavoratore di proseguire, provvisoriamente, il rapporto di lavoro in condizioni regolari. Possiamo perciò ritenere che il lavoratore abbia pacifico diritto si essere iscritto al SSN presso l’ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio perché nel momento in cui un datore di lavoro versa i contributi per il SSN per conto del proprio dipendente sussiste il diritto di ottenere le relative prestazioni ; in altre parole, non ha senso pagare il contributo se non si riconosce il diritto alla prestazione sanitaria, che presuppone l’iscrizione al SSN : infatti, o si stabilisce che la quota di contributi destinata al SSN deve essere restituita ai lavoratori, laddove si sostenesse che non hanno diritto all’iscrizione e alle prestazioni, oppure, come sembra più ragionevole, si deve ritenere che proprio per il fatto che il lavoratore sta versando i contributi per il SSN abbia immediato diritto alla iscrizione.

La Regione Lazio è l’unica che tramite circolare inviata alle ASL, specifica che tutti i lavoratori interessati alla regolarizzazione, per il motivo detto poco fa, hanno diritto di essere iscritti provvisoriamente. Ritengo che questa regola debba valere in tutto il territorio nazionale.