Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ai fini della fruizione di prestazioni di carattere sociale non sussiste più la distinzione tra disoccupato e inoccupato: si rileva esclusivamente la condizione di non occupazione

Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017

Photo credit: Angelo Aprile

Gli avvocati Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Salvatore Fachile hanno ottenuto un’importante sentenza da parte del Tribunale civile di Roma sezione lavoro.
La vicenda si inserisce nel rifiuto della ASL di riconoscere l’esenzione E02 alla ricorrente, la quale titolare dello status di rifugiato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa e per questo, secondo il diniego della ASL, ricadeva nella categoria degli inoccupati ai quali, a differenza dei disoccupati, non spettava alcuna esenzione.

Il Tribunale civile di Roma ha, al contrario, accolto il ragionamento della ricorrente basato sul superamento della distinzione tra disoccupati ed inoccupati.
Infatti l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che “… le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.
Il giudice ha quindi specificato che “Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

– Scarica la sentenza
Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017