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Annullamento decreto di espulsione: il Prefetto deve tenere conto della situazione familiare del cittadino straniero

Giudice di Pace di Bari, ordinanza n. 467 del 10 maggio 2018

Il caso riguarda un cittadino albanese, convivente, da diversi anni, more uxorio con cittadina italiana e padre di un minore nato dalla loro relazione.

Il cittadino albanese, prima di essere rimesso in libertà dal carcere di Trani, veniva attinto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il decreto di espulsione ometteva, in modo assoluto, la circostanza che l’espellendo era padre convivente di minore cittadino italiano e che era in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento per permesso di soggiorno avendo peraltro una adeguata abitazione in Puglia ed i mezzi di sussistenza ecc.
L’unico dato che rilevava, per il Prefetto di Bari, era che il cittadino albanese era sprovvisto del permesso di soggiorno, non aveva una adeguata abitazione, non possedeva i mezzi necessari di sussistenza, aveva precedenti penali e non aveva alcun legame nel territorio.

Con il ricorso il decreto di espulsione veniva impugnato e veniva affidato a ben tre capitoli di motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2 lett. c) del D.Lgs. N. 286/98. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. N. 286/98. Violazione di legge per lesione del diritto all’unità familiare e dei diritti del fanciullo sanciti dalla Costituzione, dal diritto internazionale e comunitario e dal T.U. in materia di immigrazione.

2) Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 14 del D.Lgs. N. 286/98.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 287/98.

Il Giudice considerando la motivazione del decreto “generica, stereotipata e non conforme al caso concreto” dichiara la nullità del provvedimento di espulsione.

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Giudice di Pace di Bari, ordinanza n. 467 del 10 maggio 2018