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Annullamento del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: il caso di un cittadino georgiano

Giudice di Pace, decreto del 29 settembre 2017

In punto di fatto

Un cittadino di nazionalità georgiana faceva regolare ingresso in Territorio Italiano nel mese di aprile 2017, per motivi turistici.
La data di ingresso in Territorio Italiano risultava dal timbro apposto sul proprio
passaporto, rilasciato dal Ministero della Giustizia della Georgia sempre nel mese di aprile 2017.
Nel maggio 2017, il Prefetto della Provincia di Roma emetteva nei suoi confronti
Decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, sostenendo che il cittadino straniero sarebbe entrato nel Territorio dello Stato nel mese di febbraio 2016, sottraendosi ai controlli di frontiera, e non sarebbe stato respinto ai sensi dell’art. 10 T.U.I.

In punto di diritto

Con ricorso tempestivamente depositato dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma lo straniero, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, chiedeva dichiararsi l’illegittimità e conseguente annullamento del Provvedimento di espulsione, nonché di ogni altro provvedimento a questo presupposto, connesso e derivato.
Veniva in primo luogo eccepita l’evidente, abnorme ed arbitraria violazione del
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento (CE) n. 539/2001).

In data 7 febbraio 2017, è stata infatti disposta la modifica del Regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A seguito delle citate modifiche, la Georgia ha beneficiato dell’esenzione del visto per attraversare le frontiere e fare regolare ingresso nello spazio Schengen.

Il visto d’ingresso non è quindi più necessario per i cittadini georgiani in possesso di passaporti biometrici che si recano in zona UE per un periodo massimo di 90 giorni, per motivi professionali, turistici o familiari.

Ancora, lo straniero eccepiva che le circostanze menzionate e poste a fondamento del provvedimento di espulsione non corrispondevano a quanto risultante dalla documentazione in suo possesso. Nonostante lo straniero fosse regolarmente entrato sottoponendosi ai controlli di frontiera nel mese di aprile 2017, come risultava dal timbro apposto sul passaporto, il provvedimento di espulsione lamentava un ingresso irregolare nel mese di febbraio 2016.

Le premesse in fatto del Provvedimento impugnato, oltre a non trovare alcun
fondamento probatorio, apparivano evidentemente contraddittorie
alla luce della documentazione esibita dallo straniero.

L’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in accoglimento dei motivi suesposti, rilevata:

i) l’effettiva modifica del Regolamento (CE) n. 539/2001, a seguito del quale la Georgia non figura più tra i Paesi per i quali è richiesto il visto per entrare nello spazio Schengen;
ii) il regolare ingresso in Italia dello straniero, documentato dai timbri apposti sul relativo passaporto;
iii) l’erroneità dei dati riportati sul provvedimento impugnato, smentiti documentalmente;

ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento di espulsione irrogato nei confronti dello straniero.

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Giudice di Pace, decreto del 29 settembre 2017