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Annullata revoca dell’accoglienza. Per l’episodio contestato la Prefettura può applicare una sanzione diversa e meno afflittiva come un formale richiamo

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 243 del 20 febbraio 2018

Photo credit: Carmen Sabello

Il caso riguarda la revoca dell’accoglienza per un cittadino che veniva aggredito all’interno di un centro d’accoglienza straordinaria.

I motivi erano i seguenti:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.; dell’art. 97 Cost. – Art. 7 della Legge n. 241/90; dell’art. 20 dir. 2013/33/UE e dell’art. 14 e 23, comma 1, lett. e) del d.lgs.142/15.
– violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 140 del 2005; dell’art. 16 della direttiva 2003/9/CE e dell’art. 23 del D.lgs. 142/15.
– violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge n. 241 del 1990 – assenza di motivazione;
– eccesso di potere per travisamento assoluto di fatti e dei presupposti, per carenza di istruttoria ed apparenza di motivazione, per carenza del requisito dell’urgenza, nonché, per violazione del giusto procedimento;
– violazione dell’art. 20 direttiva 2013/33;
– violazione del principio di proporzionalità tra sanzione applicata e gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti.

Il provvedimento di revoca della misura dell’accoglienza era privo di una reale motivazione, né si poteva ritenere sufficiente ad integrare detto requisito il riferimento che tra il ricorrente e altro straniero del Gambia vi sarebbe stata una vivace discussione.

A riprova del fatto che il provvedimento non recava una reale motivazione, sulle ragioni del perché il ricorrente o l’altro straniero dovessero lasciare il centro, si rinveniva nel fatto che il provvedimento risultava emesso nei confronti di entrambi senza che ci fosse una adeguata e distinta valutazione delle responsabilità dell’uno rispetto all’altro.

Nel caso di specie era evidente che il Prefetto, in violazione dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, nonché, della direttiva 2013/33/UE, adottava la misura più gravosa della revoca dell’accoglienza, ben potendo applicare una sanzione diversa e meno afflittiva come un formale richiamo, trattandosi di un unico episodio segnalato in tutto il periodo dell’accoglienza.

Ciò anche, in ragione del fatto che il ricorrente risultava vittima di un’aggressione perpetrata a suo danno e che gli aveva prodotto uno leggero trauma lacero contuso alla palpebra dx refertato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Putignano.

Il suddetto principio di proporzionalità risulterebbe violato anche in ragione dell’episodio richiamato nel provvedimento impugnato, che lungi dal risultare di tale gravità da giustificare la sanzione adottata, non poteva considerarsi sintomatico di una pericolosità sociale del ricorrente né per gli ospiti della struttura né per gli operatori della stessa.

Il Tar Puglia sede di Bari ha annullato il decreto di revoca dell’accoglienza

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T.A.R. per la Puglia, sentenza n.243 del 20 febbraio 2018