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Annullato il decreto di espulsione: è onere della Prefettura specificare il numero di esemplari in originale adottati e sulla notifica fornire indicazioni precise

Giudice di Pace di Rieti, decreto del 18 giugno 2021

Il ricorrente, al termine dell’espiazione di un periodo detentivo di una sentenza di condanna penale, interamente eseguita, si recava in Questura e, contestualmente alla notifica della scarcerazione gli veniva notificato provvedimento di espulsione.
A seguito di tanto proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Rieti che, accogliendo il primo motivo di doglianza statuiva:
Il ricorso proposto da […] è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ed invero, nel verbale di notifica del decreto di espulsione si legge che: “L’atto è consegnato all’interessato in originale, di cui il cittadino straniero ha preso visione, previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale. Premesso che la lingua italiana consente agilmente, per la sua ricchezza, di esprimere una frase di senso compiuto, senza necessità di ricorrere ad opera di interpretazione, nella fattispecie la frase riportata nel verbale di notifica del provvedimento, non permette di comprendere l’operazione compiuta dal verbalizzante e cioè di sapere se al ricorrente è stato consegnato il decreto in originale […] oppure se al ricorrente è stata consegnata una copia, previa esibizione dell’originale […] In altre parole, il Vice Prefetto Vicario ha emesso il decreto di espulsione senza specificare, nel medesimo provvedimento, se in unico originale, ovvero, qualora in numero superiore, il numero effettivo di esemplari in originale sottoscritti, potendosi evincere dalla sua lettura soltanto che dava incarico alla Questura di Rieti di provvedere alla sua notificazione con traduzione in una lingua comprensibile allo straniero, o, in mancanza di interprete, in una lingua veicolare secondo la preferenza manifestata dall’espulso. Tale omissione si riflette sul verbale di notifica, dove, infatti, l’Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria firmatario dichiara di consegnare all’interessato il provvedimento in originale, specificando però, in modo contraddittorio, che di esso originale il cittadino straniero ha preso visione, procedendo peraltro a far sottoscrivere al destinatario il verbale prima della consegna del provvedimento (“previa sottoscrizione per ricevuta dei presente verbale” quando la sottoscrizione di un atto per quietanza di ricezione, ne presuppone la preventiva consegna. Era, quindi, onere della Prefettura emettere il decreto di espulsione, specificando il numero di esemplari in originale adottati, se più di uno, e indicando, in tale ipotesi, che uno di essi era destinato alla notifica al destinatario. […] Nel nostro caso, la copia consegnata nelle mani del ricorrente è, come provato per tabulas, una mera copia fotostatica, di tal che, non avendo la Prefettura resistente fornito alcun chiarimento sul punto, essendosi limitata ad affermare che al ricorrente è stato consegnato un originale, il provvedimento opposto va annullato.”.

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Giudice di Pace di Rieti, decreto del 18 giugno 2021

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