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Annullato il decreto di espulsione e riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per calamità naturali

Giudice di Pace di Bari, ordinanza n. 450 del 30 giugno 2021

Foto tratta da Vita.it - Terremoto in Albania

Il caso riguarda una cittadina albanese, nonna di tre minori regolarmente soggiornanti in provincia di Bari che giungeva in Italia nel mese di gennaio 2018. Nel mese di novembre 2019 a causa dell’evento sismico occorso in Albania perdeva la sua casa e decideva di permanere presso la figlia; in data 14.04.2021 il Prefetto di Bari adottava, in piena pandemia, il decreto di espulsione, con la seguente motivazione “…rilevato che la cittadina straniera si è trattenuta nel territorio nazionale in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007 (art. 13, comma 2 lett. B del TUI e successive modificazioni)“.

Il predetto provvedimento veniva impugnato tempestivamente e si rilevava la sussistenza del giustificato motivo per forza maggiore osservando che in quel momento, a causa della pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia il Governo aveva imposto il divieto di spostamento sul territorio e la Regione Puglia era zona rossa.
Si rilevava altresì che il terremoto dell’Albania del 2019 era stato un evento sismico di magnitudo 6,5 che aveva colpito la zona settentrionale del paese alle 3:54 del 26 novembre 2019, con epicentro a circa 12 km da Mamurras ad un profondità di 20 km. Il terremoto, il più forte in Albania nei precedenti 40 anni, che come noto, ha provocato 51 morti, più di 3.000 feriti e danni ingenti al patrimonio edilizio e, in alcuni casi, storico-culturale colpendo la zona settentrionale dell’Albania, in particolare le prefetture di Durazzo, Lezhe, Tirana e Burrel dove si trova Derjan luogo di dimora della ricorrente.
Fra le altre censure in fatto ed in diritto si chiedeva la Giudice di Pace di annullare il decreto di espulsione in quanto erano stati violati le norme in materia di allontanamento degli stranieri in presenza di requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno per famiglia e/o calamità naturale.
Il permesso di soggiorno per calamità naturali, previsto dal nuovo art. 20 bis del TU dlgs. 286/1998 viene rilasciato, quando il Paese di origine in cui lo straniero deve rientrare, si trova in una situazione di accidentale ed eccezionale calamità, che non ne permette il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.
In questi casi il Questore rilascia questo particolare permesso di soggiorno per calamità, della durata di sei mesi, che vale solo all’interno del territorio nazionale e che permette di svolgere un lavoro o un impiego, anche se non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il decreto legge Salvini n. 113/2018 ha introdotto un nuovo tipo di permessi di soggiorno, per calamità naturali, che è disciplinato dall’art. 20 bis, introdotto ex novo nel Testo Unico Immigrazione dlgs. 286/1998 dall’art. 1, comma 1, lettera h) del d.l. 113/2018 ed a ben vedere, la ricorrente aveva diritto a permanere in Italia e, invece che essere espulsa, deve godere del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per calamità naturali, anche in assenza di altri motivi per il permesso di soggiorno.
Il Giudice di Pace di Bari ripercorrendo i motivi di ricorso dichiara nullo il decreto di espulsione ed ordina il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 20 bis. D.Lgs. n. 286/98.

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Giudice di Pace di Bari, ordinanza n. 450 del 30 giugno 2021

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