Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Annullato il decreto di espulsione: la traduzione in inglese non giustifica l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre

Giudice di Pace di Bari, ordinanza del 19 ottobre 2021

Una pronuncia del Giudice di Pace di Bari su un ricorso presentato da una cittadina montenegrina che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale munita di passaporto biometrico ed espulsa, perché non aveva fatto la dichiarazione di presenza, in forza di un provvedimento emesso in violazione dell’art. 13, comma 7 del d.lgs. n. 286/98.
Il GdP, in ossequio all’art. 13, comma 7 del D.lgs. n. 286/98 e dell’art. 3 del Regolamento del T.U. accoglieva il ricorso rilevando che, nel caso specifico, non era plausibile l’asserita indisponibilità di un interprete di lingua madre della ricorrente.
Ritiene il giudicante che la cittadina montenegrina aveva certamente conoscenza della lingua serba o montenegrina, ma anche albanese quale una delle lingua parlate in Montenegro. Non corrisponde alla realtà quanto affermato nel provvedimento di notifica della Questura di Bari che, in ossequio a quanto disposto dal prefetto, in ordine alla traduzione degli atti per la notifica giustifica la traduzione in lingua inglese con l’impossibilità di reperire alcun interprete in lingua madre “disponibile nell’immediatezza, malgrado le ricerche effettuate nell’ambito della comunità della cittadina straniera“.
Ulteriore elemento rilevante ai fini della decisione osserva il giudicante è che non risulta in alcun modo che, come prescritto dalla norma e disposto dal Prefetto, il Questore abbia raccolto la preferenza della straniera circa l’utilizzo della lingua veicolare.

– Scarica l’ordinanza
Giudice di Pace di Bari, ordinanza del 19 ottobre 2021

Documenti allegati