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Annullato in via defenita il decreto di esplusione per assenza della delega del Prefetto al funzionario che aveva sottoscritto decreto

Giudice di Pace di Rimini, decreto del 26 giugno 2020

In data 16.05.2017 il Prefetto di Rimini adottava a carico del cittadino albanese il decreto di espulsione dal territorio nazionale da eseguirsi con la partenza volontaria nel termine di 7 giorni;
in data 25.05.2017 il ricorrente lasciava volontariamente il t.n. recandosi nel Paese d’origine
avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso al Giudice di Pace di Rimini, con atto depositato in cancelleria il 20.06.2017 ed iscritto al n. 1617/17 RG;
in Camera di Consiglio, questa difesa eccepiva la tardività e inammissibilità della nota difensiva di costituzione e la inutilizzabilità dei documenti allegati in quanto depositati oltre il termine di cui all’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 150/2011, inoltre, cosa più importante, eccepiva il mancato deposito e la mancata esibizione in udienza della delega del Prefetto al funzionario che aveva sottoscritto, in luogo del Prefetto, il decreto di espulsione impugnato.
Il delegato della Prefettura, del tutto genericamente, asseriva che il decreto espulsivo era stato sottoscritto dal funzionario in virtù di una delega depositata presso il Tribunale di Rimini senza, però, esibirne copia ai presenti.
In data 17.11.2017 il Giudice di Pace di Rimini rigettava il ricorso.
Avverso detta ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione ed il relativo procedimento iscritto al n. 4010/2018 RG.
All’esito del procedimento, con ordinanza n. 18467/2019 depositata il 09/07/2019, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Giudice di Pace di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In data 15.10.2019 veniva proposto il ricorso in riassunzione.
In data 26.06.2020 il GDP di Rimini – dott. Santini accoglieva il ricorso ed annullava in via definitiva il decreto di espulsione con condanna della Prefettura delle spese con la seguente motivazione: “il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel caso di specie, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo qui, disponendo l’art. 384 c.p.c. l’obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a “quanto stabilito dalla Corte”, resta precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati.
Non vi è prova, in atti, dell’esistenza di una delega scritta da parte del Prefetto al suo vice alla emanazione del decreto e nemmeno della conformità all’originale del decreto di espulsione, notificato in copia semplice ….
“.

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Giudice di Pace di Rimini, decreto del 26 giugno 2020