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Annullato respingimento “differito” nei confronti di una donna e suo figlio minore

Tribunale di Messina, ordinanza del 23 marzo 2018

Photo credit: Borderline Sicilia

La cittadina straniera ha diritto ad essere informata sulla procedura per richiedere la protezione internazionale.

Il Tribunale di Messina con questa ordinanza ha annullato il decreto emesso dal Questore di Messina di respingimento con accompagnamento alla frontiera e contestuale provvedimento di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni notificati ad una cittadina marocchina e al suo figlio minore.

La donna e il figlio erano stati rintracciati a bordo di una imbarcazione nell’ambito delle operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa dalle Guardia Costiera di Roma in condizioni a dir poco precarie “stanci, affamati, confusi, infreddoliti, senza aver compreso cosa fosse accaduto“.
La donna narrava di essere reduce di una permanenza di 5 anni in Libia, di essere stata accompagnata nella zona marittima di Messina e di non essere mai stata informata del diritto di chiedere protezione internazionale.

Il Giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento di respingimento considerando per violazione degli artt. 3,6, 20 e 26 D.Lgs. 28.01.2008 n. 25 e dell’art. 10 Cost. dai quali è desumibile l’esistenza di un vero e proprio diritto dello straniero ad essere informato tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
L’obbligo di informare gli stranieri sulle procedure da seguire è stato esplicitamente sancito dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, art. 8 c. 1Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo“; l’obbligo è poi sancito anche dalla giurisprudenza della CEDU nella nota sentenza del 23 febbraio 2012 Hirsi Jamaa e altri c. Italia.

Nel caso in esame la Questura ha sostenuto che al momento dello sbarco la cittadina è stata informata, avvalendosi della collaborazione di un interprete, della possibilità di accedere alla procedura.
Secondo il Giudice non vi è traccia di nessuna scheda informativa al riguardo, come previsto dalle Procedure Operative Standard (cosiddette S.O.P.); ha invece considerato che la volontà della donna di richiedere la protezione internazionale per sé e per il figlio si può chiaramente evincere dalla circostanza che essa ha presentato successivamente dinanzi alla Questura di Catania la richiesta di protezione.

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Tribunale di Messina, ordinanza del 23 marzo 2018