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Applicabilità dell’art. 5 comma 5 d. lgs. 286/1998 nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Consiglio di Stato, sentenza n. 279 dell'8 gennaio 2021

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tar che aveva negato il diritto del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato per aver presentato la suddetta istanza due mesi, anziché tre, dopo l’inizio dell’attività di lavoro stagionale.

Nella decisione di accoglimento viene ribadito che “Secondo il consolidato indirizzo della Sezione, il citato art. 5, comma 5, nell’imporre alla P.A. di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dalla stessa P.A. al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione dell’istanza… In altre parole, la giurisprudenza di questa Sezione, in base al principio del tempus regit actum, ritiene che gli elementi sopravvenuti, cui avere riguardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, cit., possano avere ad oggetto circostanze posteriori all’istanza di rilascio/rinnovo (o di conversione) del titolo di soggiorno, ma anteriori all’adozione del provvedimento su di essa (nello stesso senso cfr. C.d.S., Sez. II, 6 febbraio 2020, n. 940)”.

Inoltre, il Tar aveva anche rigettato la lamentata violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 ritenendo che “ll diniego adottato dalla Prefettura ha natura di provvedimento vincolato in concreto ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990, e non potrà, conseguentemente, essere annullato per vizi di natura procedimentale”.

Anche su tale punto si è pronunciato il Consiglio di Stato sostenendo che : “Come ricordato anche di recente dalla Sezione “la previsione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa” (cfr. la sentenza n. 6378 del 22 ottobre 2020). Invero, l’art. 10-bis cit. rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, che è strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge: ne discende che “è illegittimo il provvedimento
amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato
a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, limitandosi l’Amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall’interessato (C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1834)
”.

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Consiglio di Stato, sentenza n. 279 dell’8 gennaio 2021