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Art 19 – Inespellibile il coniuge di cittadino italiano anche se non convivente

La Cassazione sottolinea che la non convivenza temporanea per ragioni economiche non è sufficiente a far venir meno il divieto di espulsione

Con la sentenza n. 22230 del 29 ottobre 2010 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un provvedimento di espulsione gravante su un cittadino straniero coniuge di cittadina italiana.

La Corte ha rilevato che, pur essendo espressamente previsto dall’art 19, lettera c), il requisito di convivenza con il coniuge italiano per determinare il divieto di espulsione di un cittadino straniero, tale previsione abbia in particolare il fine di dimostrare l’effettività del legame matrimoniale.
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In caso di temporanea non convivenza, in particolar modo dettata da ragioni economiche, non essendo venuto meno nella sostanza il vincolo matrimoniale, e quindi neppure il legame materiale e spirituale che lo caratterizza, non si può procedere all’espulsione dello straniero considerando non più applicabile il beneficio previsto dall’art 19, lettera c).

Sentenza dalla Corte di Cassazione n. 22230 del 29 ottobre 2010