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Art 6 comma 3 – Mancata esibizione del pds: non punibile agli stranieri irregolarmente soggiornanti

La corte di cassazione conferma l'Abolitio criminis dopo le modifiche introdotte con il pacchetto sicurezza

Tutto si spiega con le modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza, la legge 94/2009, che ha modificato il tenore dell’art 6, comma 3 del testo Unico sull’immigrazione. La vecchia versione dell’articolo prevedeva una sanzione per la mancata esibizione “del passaporto o altro
documento di identificazione ovvero del permesso di soggiorno o la carta di
soggiorno”
mentre con il nuovo testo si prevede una sanzione per l’inottemperanza all’ordine di esibizione “del passaporto o altro
documento di identificazione e del permesso di soggiorno o la carta di
soggiorno”
.

L’interesse protetto dalla norma – spiegano i giudici – veniva individuato non già nella verifica
della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma
nell’identificazione dei soggetti stranieri presenti (regolarmente o meno) nel
territorio dello Stato, potendo l’accertamento di regolarità del soggiorno essere
effettuato in un momento successivo.

Con la modifica della parola ovvero in e, escludendo quindi l’alternativa, ma obbligando lo straniero ad esibire contestualmente i documenti di identità e quelli che attestano la regolarità del soggiorno, la ratio della norma viene modificata, così confermato anche dalle relazioni delle commissioni permanenti redatte in sede di approvazione, con l’intento di integrare la fattispecie punita dall’art 6 comma 3 con la verifica della regolarità del soggiorno.

Da ciò deriva che l’articolo in questione non può più essere applicato allo straniero irregolarmente soggiornante perché egli, in quanto tale, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno.

Le considerazioni svolte dai giudici sono avvalorate dalla lettura complessiva del testo normativo e dal tenore delle modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza.

Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 16453 del 24 febbraio 2011