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Asili nido – No alla richiesta del permesso di soggiorno

Una nota in risposta ad un quesito proposto dal Comune di Bologna chiarisce la questione

“Alla luce delle vigenti norme nazionali…per le
domande di iscrizione all’asilo nido dei minori stranieri non sussiste alcun obbligo di esibire il permesso di soggiorno”

E’ il contenuto della nota del Ministero dell’Interno datata 13 aprile 2010 con la quale il Viminale ha risposto ad un quesito sottopostogli dal Comune di Bologna dopo le proteste scoppiate in città in seguito alla previsione, da parte del settore servizi scolastici dell’amministrazione commissariata, della richiesta del permesso di soggiorno ai fini dell’iscrizione dei minori stranieri agli asili nido comunali.

Con la nota del 13 aprile il Ministero chiarisce i dubbi di quanti ancora, nonostante diverse interpretazioni avessero fugato ogni equivoco, avevano scelto di procedere con una applicazione straripante dell’articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione, così come modificato dal pacchetto sicurezza dello scorso 8 agosto 2009.

La norma in questione aveva eliminato la deroga all’esibizione del permesso per gli atti di stato civile e per l’accesso ai pubblici servizi presente invece nella formulazione precedente. Il nuovo testo della norma invece, si limita ad esonerare dalla necessità di esibire il permesso di soggiorno, solamente per le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Ma le leggi vigenti non si limitano ovviamente a ciè che è scritto nell’articolo 6, comma 2, del Testo Unico.
Sarebbe stata sufficiente una lettura della normativa nel suo insieme per “scoprire” che già l’articolo 38 del Testo Unico stesso (solo 32 articoli dopo) prevede che “i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
Il decreto attuativo della legge stessa poi basterebbe da solo a fugare ogni altro dubbio prevedendo, all’articolo 45, che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani… I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva”.

Ma per chi ancora non fosse convinto, il complesso sistema giuridico vigente avrebbe potuto fornire un panorama normativo in materia assai corposo da esplorare.
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica, il Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta di Nizza, mettono in chiaro, con diverse enunciazioni che il diritto all’istruzione deve essere garantito a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione di soggiorno.

Con specifico riferimento poi all’obbligo scolastico, è utile menzionare che la riforma introdotta con la legge-delega 53/2003 ha ridefinito ed ampliato il concetto di obbligo scolastico e obbligo formativo come “diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere”.

Gli asili nido, in particolare, sono da considerarsi “strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori” (legge 448/2001, art. 70).
Da tale definizione discende, come chiarito dalla Corte Costituzionale, che “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. La Corte rileva “la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche – che peraltro non implica di per sé l’inserimento delle suddette strutture nell’ordinamento scolastico”, affermando inoltre che, “in relazione alle finalità educative e formative riconosciute (agli asili nido),…la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)”. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infine, ha più volte affermato che gli asili nido sono “speciali servizi sociali di interesse pubblico”.
I principi disposti dalla legge 448/2001 e affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sono stati inoltre recepiti da alcune leggi regionali in materia di asili nido (1).

Il parere diffuso dal Ministero dell’Interno arriva dunque a confermare cioè che già la normativa e la giurisprudenza avevano reso chiaro in passato.
Dello stesso tenore un parere simile di cui ha dato notizia la Prefettura di Torino in risposta ad un quesito sottoposto dal Comune del capoluogo piemontese.
A poco valgono quindi le considerazioni secondo cui, come nel caso del Comune di Padova, il parere diffuso dal Ministero, facendo riferimento al Comune di Bologna, non sarebbe vincolante su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo perchè lo stesso Ministero, nella nota, fa riferimento alla legge regionale dell’Emilia Romagna solo per rafforzare cioè che è previsto “dalle vigenti norme nazionali”.
In secondo luogo perchè, come precisato poc’anzi, è la stessa normativa internazionale, costituzionale nonchè ordinaria ad escluder l’esibizione del permesso di soggiorno per l’iscrizione agli asili nido.

L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione inoltre, nel prevedere l’esibizione del permesso di soggiorno fa riferimento senza ombra di dubbio ai “provvedimenti di interesse dello straniero”. Senza ombra di dubbio l’iscrizione agli asili nido, visto l’elevato ruolo ad essi conferito dalla normativa vigente, sono da considerarsi servizi di interesse pubblico e per lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali del minore.

Secondo il Comune di Padova, che ancora sul suo sito web, nonostante le proteste e le dichiarazioni pubbliche, continua a mantenere la richiesta del permesso di soggiorno sul suo sito, la scelta di richiedere il permesso di soggiorno sarebbe motivata dal fatto che, essendo il servizio accessibile attraverso una graduatoria e non fruibile da parte di tutti i cittadini (ancora poche sono in città le strutture) ci sarebbe stata la possibilità, per gli esclusi dalla graduatoria, di proporre ricorsi nel caso in cui fossero invece fossero stati assegnati posti a bambini privi del permesso di soggiorno.
Ma se certamente è possibile per le amministrazioni stabilire dei criteri per formulare graduatorie di accesso algi asili nido, che non hanno posti disponibili per tutti, come ad esempio attraverso parametri di reddito, o di impegno lavorativo o a seconda della presenza di altri figli, è altrettanto certo che questa differenziazione non può essere prodotta sulla base della posizione di soggiorno del minore che deve accedere all’istruzione di ogni ordine e grado a parità di condizioni con i minori italiani.(2)

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Nota del Ministero dell’Interno del 13 aprile 2010

Note:
(1) Elena Rozzi, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione “Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09”
(2) Il presente articolo fa abbondantemente riferimento ai commenti in materia di Elena Rozzi (vedi nota 1), Giulia Perin e Lorenzo Miazzi (“Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri”, pubblicato sul n. 4/09 della rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza) e al parere Asgi “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009”