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Asilo – Inammissibilità della domanda. Espulsione prima della sospensiva. Reingresso

Due ordinanze su un controverso caso seguito dall'Avv. Livio Neri, Asgi

Il caso riguarda un cittadino marocchino Sharawi titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria per cui la Questura di Bologna aveva sollecitato alla Commissione Nazionale Asilo la revoca della protezione per la presenza di diversi precedenti penali a suo carico
La Commissione, revocata la protezione sussidiaria, aveva comunque disposto il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario.
Dopo ulteriori pressioni da parte della Questura di Bologna la Commissione inviava un espresso parere disssenziente del MAE, in cui precisava che la revoca del permesso umanitario può essere autonomamente disposta dalla Questura, che quindi procedeva con la revoca, la notifica del provvedimento di espulsione e il trattenimento presso il CIE di via Corelli, a Milano.

Lo straniero procedeva con la presentazione di una nuova domanda di protezione, dichiarata però inammissibile, con espresso parere dissenziente da parte dell’ UNHCR e del membro che rappresentava l’ente locale.

A questo punto lo straniero, assistito dall’Avv. Livio Neri del Foro di Milano, procedeva con ricorso ed il Tribunale, sospendeva l’efficacia della dichiarazione di inammissibilità con l’ordinanza del 27 luglio 2012.

Nel frattempo però la Questura di Milano procedeva con il rimpatrio dello straniero, scaduti i quindici giorni per la
proposizione del ricorso ma senza attendere la pronuncia del Tribunale sull’istanza di sospensione.

Così veniva proposto un ulteriore ricorso cautelare per ottenere un provvedimento che consentisse il reingresso sul territorio.
Il Giudice del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con l’ordinanza del 22 novembre 2012.

Il caso, assai complesso, riguarda la questione questione dell’interpretazione dell’art.32, co.4, D.Lgs. 25/2008:
secondo la questura (che interpreta letteralmente la norma), scaduti i
15 giorni dalla notifica del rigetto, lo straniero può essere espulso
anche senza attendere la decisione del Tribunale sull’eventuale domanda di sospensione.
Il Giudice ha disatteso tale ultima interpretazione.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 27 luglio 2012

La seconda ordinanza impone all’Amministrazione di consentire il reingresso al cittadino straniero illegittimamente espulso.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 22 novembre 2012