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Asilo – L’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione dei diritti fondamentali”

La cassazione: l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva"

La Cassazione, con la sent. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012, afferma un importante principio in materia di protezione internazionale e cioè che l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali (nella specie l’art. 319 del codice penale del Senegal) costituisce “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”. Secondo la Corte tale privazione rappresenta una “violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che “si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.”

La sentenza è di particolare importanza perché il principio enunciato, già applicato dalle Commissioni Territoriali e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (tra cui Trib. Trieste sent. 304/2009; Trib. Torino sent. 426/2010; Trib. Milano 195/2012), trova l’esplicito riconoscimento del giudice di legittimità, dopo la contraddittoria Cass. 16417/2007. Quest’ultima pronuncia – che è erroneamente considerata un precedente in materia di protezione internazionale, mentre attiene ad un procedimento di espulsione ex art. 19 D.Lgs. 286/1998 (e anche la sentenza in commento persiste nell’errore) – con una motivazione piuttosto confusa, aveva affermato che le norme penali che sanzionano l’omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se “la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell’agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano”. Con la sentenza 15981/2012, la cassazione supera radicalmente questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente che l’esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione. La pronuncia potrà quindi avere importanti riflessi anche nei giudizi di opposizione all’espulsione.

L’enfasi sul diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale e il richiamo alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, confermano l’atteggiamento finalmente ‘laico’ della Cassazione rispetto ai diritti lgbti, inaugurato da Cass. 4184/2012 e che speriamo porti molti buoni frutti.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15981 del 20 settembre 2012