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Tratto dal sito Anci.it

Assegni di maternità e per il terzo figlio alle rifugiate politiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per la famiglia, comunica, con lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005 indirizzata all’ANCI (oggetto: Assegni di maternità e per il terzo figlio ex art. 65 e 66 della legge n. 488/1998 alle rifugiate politiche) quanto segue:
“Con nota de119/05/04, il Ministero dell’Interno ha espresso il parere di competenza in merito ad un quesito posto da questa Direzione Generale circa la possibilità di estendere l’assegno di maternità e per il terzo figlio, ex articoli 65 e 66 delle legge n. 448/1998 e successive modificazioni, alle cittadine extracomunitarie, rifugiate politiche. Sull’argomento, l’Amministrazione dell’Interno ha espresso un parere di massima positivo, richiamando l’articolo 24, lett.b) della Convenzione sullo status di rifugiato del 28/07/1951, resa esecutiva nel nostro Paese con la legge n. 722/1954, in base alla quale gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai nazionali per quanto riguarda “le assicurazioni sociali”; la stessa Amministrazione ha demandato alla competenza di questo Ministero la valutazione di quali prestazioni far rientrare fra quelle comprese nel citato articolo 24.
Allo scopo di esaminare congiuntamente tale problematiche, questa Direzione Generale ha sottoposto la questione all’attenzione della Direzione Generale Emigrazione che, limitatamente alla concessione dell’assegno di maternità ex articolo 65 della legge n. 448/1998, si è conformata al parere dell’ Amministrazione dell’Interno, nel senso di riconoscere la parificazione tra rifugiati e nazionali per l’erogazione di questo beneficio. Come è noto, la normativa vigente prevede alcune differenze fra i fruitori degli assegni ex articoli 65 e 66 della citata legge n. 448/1998, in quanto l’assegno di maternità è concesso alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso della carta di soggiorno, mentre il diritto all’assegno per il terzo figlio è riconosciuto solo ai cittadini italiani e comunitari. Da parte di questa Direzione Generale si concorda con quanto contenuto nelle note sopra specificate e si ritiene che i Comuni, valutando caso per caso, possano procedere all’erogazione dell’assegno di maternità, ex articolo 66 della legge n. 448/1998, alle madri rifugiate politiche, senza richiedere, come previsto dall’articolo 10 del decreto n. 452/2000 per la generalità delle cittadine extra comunitarie, il possesso della carta di soggiorno.

Per quanto riguarda la concessione dell’assegno per il terzo figlio, ex articolo 65 della citata legge n. 448/1998, ai rifugiati politici, si ritiene che non sussistano le condizioni per l’attribuzione del beneficio agli stessi, in quanto i cittadini extracomunitari non sono stati compresi dal legislatore fra i destinatari della prestazione sociale.”