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Assegno di maternità – Chiarimenti dall’Inps. Possibile anche in attesa di rilascio del Permesso CE

Una circolare dell'Istituto conferma la possibilità di inoltrare la domanda

La domanda potrà essere accolta, il contributo verrà erogato solo dopo la conferma del rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo, queste le indicazioni impartite dall’Inps in merito alla possibilità di accedere al contributo (l’assegno di maternità) elargito dai Comuni (con fondi INPS).

La circolare n. 35 del 9 marzo 2010 chiarisce che oltre alla carta di soggiorno, così come stabilito dalla normativa, come ovvio, il contributo potrà essere elargito anche ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il titolo che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 ha sostituito la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari. Tra i titoli che danno diritto ad accedere a tale prestazione è ovvamente contemplata anche la carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE.

La principale precisazione fornita dalla circolare riguarda la possibilità, per chi è in attesa di rilascio del permesso Ce, e non quindi in possesso della tessera elettronica vera e propria, di presentare la domanda.
Rimane invariato il termine di sei mesi dopo l’evento della nascita, come limite massimo per la presentazione della richiesta. Alla domanda dovrà quindi essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto inoltro della richiesta del titolo di soggiorno di lungo periodo.
La pratica verrà tenuta in sospeso dagli enti comunali fino a quando non verrà esibito il titolo di soggiorno informato elettronico. E’ solo a questo punto che la domanda verrà trasmessa all’Inps.

La circolare conferma ovviamente la possibilità di presentare la domanda per le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, aggiungendo però la precisazione per cui tale titolo dovrà essere valido.
A tale proposito è utile ricordare che la carta di soggiorno, così come il permesso di soggiorno CE di lungo periodo sono titoli a tempo indeterminato e per questo la loro validità non può essere ancorata ad un limite temporale. Le date di “scadenza” riportate sul suopporto elettronico sono riferite alla validità dello stesso come documento di identità e quindi indicano la necessità di aggiornare le foto ed i dati contenuti. Pertanto, il cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato dovrà essere considerato regolarmente soggiornante anche oltre la data di scadenza riportata sullo stesso.

Scarica la circolare Inps n° 35 del 9 marzo 2010

Il commento a cura di Walter citti, Asgi.it