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Assegno di maternità a cittadina straniera titolare di permesso unico lavoro ed ordine di rimozione della discriminazione mediante adeguamento della comunicazione istituzionale del Comune

Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 luglio 2019

Con ordinanza del 26.7.2019, il Giudice del Lavoro di Perugia ha condannato l’INPS al pagamento dell’assegno di maternità in favore di cittadina albanese.
Il beneficio era stato negato in quanto, secondo il Comune di Magione, la madre richiedente non era titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ma di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Il Giudice prende atto del principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale (art. 12, direttiva 2011/98/Ue) tra cittadini comunitari e cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico lavoro.
Tali sono tutti quei permessi che consentono di svolgere attività di lavoro subordinato, quale il permesso per motivi di famiglia posseduto dalla ricorrente.
Oltre a condannare al pagamento del beneficio, il Giudice condanna il Comune di Magione ad “adeguare le comunicazioni istituzionali al fine di evitare il reiterarsi delle condotte. Tali comunicazioni dovranno specificare le condizioni richieste per ottenere l’assegno di maternità come precisate nell’ordinanza.
Tale potere è conferito al Giudice dall’art. 28 co 5 d.lgs 150/2011, secondo cui “al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’ente collettivo ricorrente”.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 luglio 2019