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Assegno di maternità dei Comuni e requisito della residenza: deve essere privilegiata l’opzione maggiormente tutelante lo stato di maternità

Tribunale di Padova, sentenza n. 123 del 12 febbraio 2019

Il caso di specie riguarda una cittadina del Pakistan, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, residente a Padova a decorrere dal 27 gennaio 2016, che in data 13 aprile 2016 presentava al Comune di Padova domanda di riconoscimento dell’assegno di maternità relativo alla figlia, nata a Padova l’8 gennaio 2016.

Il Comune di Padova rifiutava l’erogazione della prestazione sociale sostenendo la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di assegno di maternità in quanto “Lei non risultava residente in Italia al momento del parto”. Contestava la fondatezza della domanda in virtù del fatto che la ricorrente risultava essere stata iscritta all’anagrafe del Comune di Padova a partire dal 27 gennaio 2016, vale a dire da data successiva al parto, mentre l’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 (recante disposizioni in materia di “assegno di maternità di base”), a giudizio del comune resistente, richiederebbe che l’istante abbia la residenza in Italia al momento della nascita del figlio.

Secondo il Giudice, invece, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 74 del D.lgs. n. 151 del 2001 impone che venga privilegiata l’opzione maggiormente tutelante lo stato di maternità e di conseguenza che, per l’erogazione della prestazione in questione, debba ritenersi sufficiente la sussistenza del requisito della residenza nel territorio dello Stato al momento della presentazione dell’istanza amministrativa e non al momento del parto.

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Tribunale di Padova, sentenza n. 123 del 12 febbraio 2019