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Assegno sociale e autocertificazione del non possesso di beni immobili: illegittima l’esclusione operata dall’INPS

Tribunale di Treviso, sentenza n. 248 del 3 luglio 2020

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso promosso da due coniugi indiani residenti in Italia dal 2002 e titolari di permesso di soggiorno, i quali avevano presentato domanda all’INPS – Sezione di Conegliano Veneto (TV) – per ottenere assegno sociale con allegata autocertificazione attestante l’assenza di reddito e di non essere proprietari di beni immobili nel Paese di origine. La domanda era stata respinta dall’Istituto previdenziale in quanto quest’ultimo chiedeva che la certificazione relativa ai redditi e del possesso di beni immobili avvenisse mediante documenti originali dell’ente previdenziale catastale della nazionalità di provenienza.
Il Tribunale di Treviso ha così motivato la sua decisione: “…dal quadro normativo, emerge che il cittadino straniero, come quello italiano, può autocertificare i propri redditi e nel caso dei propri redditi prodotti all’estero l’autocertificazione è ammessa sia per gli italiani che per gli stranieri nei casi da individuarsi mediante il decreto ministeriale 12 maggio 2003 in attuazione dell’art. 49 comma legge 289/2002…” e disposto “che l’istituto convenuto corrisponda a ciascuno dei ricorrenti l’assegno sociale con decorrenza dal 3 agosto 2016..”.

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Tribunale di Treviso, sentenza n. 248 del 3 luglio 2020