Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Assegno terzo figlio: ecco le categorie di cittadini stranieri che possono richiederlo entro il 31 gennaio 2018

Scade domani il termine per presentare la domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98) relativo al 2017 e di importo pari a euro 141,30 per 13 mensilità

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 giugno 2017, risalente oramai a oltre sei mesi fa, aveva dichiarato illegittima la normativa italiana perché escludeva tra i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori gli stranieri con un permesso unico lavoro (Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40).

Ad oggi il sito dell’INPS nella versione aggiornata non contiene alcuna indicazione su tale assegno che non è inserito nell’elenco delle prestazioni, mentre nell’archivio relativo all’anno 2016 presenta l’avviso ”ATTENZIONE! I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento“, continuando a riportare l’errata informazione (alla quale poi molti Comuni si conformano) secondo la quale il diritto spetterebbe (per quanto riguarda gli stranieri) solo a comunitari, lungosoggiornanti e familiari di comunitari.

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori, invece, spetta anche a tutti i titolari di permesso per lavoro, famiglia o attesa occupazione e ad altre categorie che vi segnaliamo di seguito.

Sottolineiamo che qualora la domanda non venga presentata tempestivamente il diritto a tale prestazione non potrà essere fatto valere in futuro, perciò, per ottenere quanto spetta per l’anno 2017, è fondamentale inviare la richiesta entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

Ricordiamo che la domanda va presentata in Comune e che, qualora questo si rifiuti di riceverla, va inviata a mezzo raccomandata o a mezzo pec.

Cos’è l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori ?

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A chi spetta?

– cittadini italiani, comunitari;
– cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– cittadini familiari di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– cittadini lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo familiare;
– cittadini titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– cittadini titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o suo familiare (Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40; rientrano in questa categoria i cittadini con permesso per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione);
– rifugiati o titolari della protezione sussidiaria o familiari;
– apolidi.

E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno.

Fonte: INPS con integrazione a cura del Servizio Antidiscriminazione ASGI

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )