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Atlante SPRAR: nei procedimenti giudiziari dei richiedenti asilo monitorati oltre la metà dei ricorsi è accolta

Nel Rapporto annuale sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), presentato il 26 giugno 2017, un capitolo viene dedicato all’analisi dei tempi dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a oltre 5.000 richiedenti asilo ricorrenti, ospiti della rete SPRAR.

Una ricerca fondata su un campione di ben 5.416 richieste di protezione internazionale raccolte al 31 maggio 2016 .

Un campione assolutamente rappresentativo” afferma Monia Giovannetti (Cittalia) ”tenuto conto che non c’è alcuna differenza tra chi è accolto in ambito SPRAR e chi invece rientra nei canali ’straordinari’”.

Ad oggi non esiste una ricerca analoga sul versante dell’accoglienza emergenziale, sui tempi e sull’andamento dei procedimenti giudiziari.

Il viaggio della domanda di protezione presentata in Commissione

Per essere auditi da una Commissione territoriale che deciderà sullo status di protezione internazionale, si deve presentare una richiesta di asilo. Sebbene la legge definisca dei termini brevissimi (da un minimo di 3 ad un massimo di 10 giorni lavorativi) nella realtà dei casi esaminati tra l’ingresso in Italia e la richiesta formale di protezione internazionale – ovvero la compilazione di un modello – trascorrono mediamente 85,9 giorni. Una volta fatta, quella domanda dovrebbe essere presa in capo da una delle venti commissioni territoriali presenti nel Paese.

Come spiega Duccio Facchini che per Altreconomia ha esaminato il Rapporto, estrapolando diverse parti significative, il richiedente attende ancora 64 giorni prima di poter ricevere la notifica dell’esito delle commissioni territoriali che nell’84,4% dei casi esaminati dalla ricerca SPRAR è negativo: non vengono accolte il 90% delle richieste di chi proviene dalla Nigeria, l’85% delle domande dei gambiani è rigettata così come all’84,4% dei maliani non viene riconosciuta protezione. Il 92% degli afghani, invece, si è visto riconoscere una qualche forma di protezione.
La direttiva UE sulle procedure appare sistematicamente violata ” afferma Paolo Bonetti (ASGI). “La domanda di protezione internazionale viene verbalizzata dalle Questure non già entro 10 giorni dalla manifestazione della volontà, bensì entro una media di 3 mesi. Tutto ciò potrebbe portare ad una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. ASGI sta valutando la segnalazione alla Commissione dell’Unione europea”.

I tempi del ricorso in Tribunale: 1° grado

Nell’ambito dei 4.966 ricorrenti in primo grado analizzati, l’esame statistico ha evidenziato un alto numero di ricorsi presentati dopo il termine perentorio dei 30 giorni, oltre il quale il ricorso viene dichiarato inammissibile ed il provvedimento di diniego diventa inoppugnabile, a meno che non si dimostri una situazione eccezionale che induca il giudice a “scusare” la tardività e dunque a rimettere in termini.

Considerato che la presente indagine è stata condotta solo con riferimento ai ricorrenti accolti nel sistema SPRAR, che impone agli enti gestori, tra l’altro, di dotarsi di uffici legali competenti, un tasso così alto di ricorsi presentato fuori termine non pare essere giustificabile.

Sarà dunque necessario – si legge nel Rapporto – in futuro, nelle zone più interessate da questo fenomeno, accertare quale sia stato l’effettivo motivo che ha determinato il prodursi di un numero così elevato di ricorsi tardivi.

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Tempi dell’udienza

La legge non impone un termine entro il quale il Giudice deve fissare l’udienza, né un termine entro cui la stessa deve essere celebrata. Ne consegue che la stessa viene fissata a seconda dell’“agenda del Giudice”, con la conseguenza che i dati che seguono rispecchiano l’organizzazione dei Tribunale aditi.
Dal momento della presentazione del ricorso in primo grado, il ricorrente attende mediamente 85,7 giorni (quasi 3 mesi) per la fissazione dell’udienza in Tribunale, si legge nel Rapporto.

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Una volta fissata l’udienza presso il Tribunale competente, il ricorrente protezione internazionale deve aspettare: in media 138,1 giorni ovvero circa 4,6 mesi per lo svolgimento della stessa, attesa che sale a 172,4 giorni o 5,7 mesi dalla presentazione del ricorso (influenzato dall’organizzazione del Tribunale).

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Una volta svolta l’udienza (o le udienze nel caso di rinvii), il ricorrente protezione internazionale deve aspettare in media 100,5 giorni – quindi tre mesi e mezzo circa – per conoscere l’esito della decisione, tempi che si dilatano a 290,9 giorni (quasi 10 mesi) dalla presentazione del ricorso.

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Considerando come punto di partenza la presentazione del ricorso in primo grado, tutti i tempi di attesa si concentrano nelle classi più elevate: il 21,5% tra 91 e 180 giorni, il 52,1% tra 181 e 365 giorni e il 27,6% oltre i 365 giorni.

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Con la Legge 46/2017 è previsto l’accentramento dei procedimenti in pochi Tribunali con l’istituzione di sezioni specializzate per trattare i principali procedimenti aventi come interlocutori le persone straniere.

Tutto ciò rischia di accentuare le attuali difficoltà degli Uffici giudiziari coinvolti – scrivevano ASGI e Magistratura Democratica durante l’iter di approvazione del cd Decreto Legge Minniti/Orlando – che vedranno ulteriormente aumentare il carico di lavoro e verrà reso inoltre più difficoltoso il diritto di difesa della parte, che si troverà lontana dal Foro di discussione della propria controversia, ostacolando sotto il profilo logistico la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione.

La protezione internazionale è un settore che richiede grande professionalità, mezzi e risorse specifiche”, spiegava recentemente in un’intervista a Open Migration l’avvocato Livio Neri (ASGI). “Il dibattimento è completamente diverso da quello solito, perché l’indagine sulla credibilità dell’interessato richiede interrogatori complessi; i mezzi istruttori non sono le classiche consulenze tecniche, ma, spesso, rapporti di istituzioni internazionali. Al momento, manca la professionalità necessaria: magari in un tribunale c’è un giudice che si dedica esclusivamente alla materia, e altri che lo fanno come secondo incarico, quasi come un intralcio alla materia di cui si occupano di solito”.

Dati confermati dal CSM: ad oggi circa il 15% dei magistrati civili di primo grado si occupa dei ricorsi dei richiedenti asilo e di questi sono pochissimi quelli che conoscono in maniera esclusiva la protezione internazionale. Senza contare la carenza sistematica di organico.

Il Commento dell’ASGI

Gianfranco Schiavone (ASGI) intervistato da Altreconomia non usa mezzi termini.

I risultati dell’indagine dimostrano una gravissima carenza del procedimento di decisione in sede amministrativa” commenta riguardando le percentuali di accoglimenti in tribunale o in Appello. “La mancanza di competenza emerge in maniera netta e finalmente è chiara la ragione del contenzioso”.

In che senso?

Non è vero che il contenzioso è creato dai richiedenti o dall’abuso della procedura, semmai è determinato dalla carenza istruttoria in sede amministrativa, che poi si scarica sui gradi successivi”.

Nel decreto 13/2017 è prevista l’assunzione di “250 unità” di personale “altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico” per poter rafforzare le commissioni.

È insufficiente – riflette Schiavone – da anni chiediamo una profonda riforma delle commissioni territoriali nel senso di prevedere che la selezione del personale incaricato di condurre il colloquio e di assumere una decisione sulla domanda di protezione (sia che si tratti di funzionari della P.A. che di esperti esterni) avvenga attraverso una precisa procedura di selezione pubblica per titoli ed esami.
Il personale selezionato ed incaricato del servizio dopo un congruo periodo di prova deve comporre un collegio nel quale sono presenti competenze multidisciplinari (profili giuridici in primo luogo ma anche relativi alle scienze sociali, psicologiche ed antropologiche) poiché l’esame di merito di una domanda di protezione non può che essere multidisciplinare considerata l’estrema complessità e delicatezza della procedura
”.

Il Governo Gentiloni ha cancellato l’Appello promettendo lo snellimento delle procedure.

Il quadro impietoso ci dice in realtà quanto importante fosse la funzione del secondo grado di giudizio. Una schiacciante maggioranza di ricorsi è riformata in appello, a conferma del fatto che la materia è complessa, la giurisdizione è ancora estremamente varia e variegata, e che la tutela piena dei diritti fondamentali delle persone necessita una doppia valutazione di merito. Con due diversi collegi che esaminano la stessa questione, non tribunali ‘specializzati’. Aver tolto il secondo grado di giudizio è stato un grave errore ed espone la norma a possibili serie censure di legittimità costituzionale poiché è il primo caso nel nostro ordinamento nel quale il Legislatore opera questa forzatura in materia di diritti soggettivi, quale è il diritto d’asilo”.

Per Approfondire

Diritto d’asilo: il 70% dei migranti “vinceva” in appello. Ma il Governo l’ha cancellato – Altreconomia del 27 giugno 2017
Tribunali intasati dai ricorsi dei richiedenti asilo? Falso!Open Migration
Il sito del Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)
La Sintesi dell’Atlante Sprar 2016
Il Rapporto integrale – Atlante SPRAR 2016 (pdf)

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )