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Attesa occupazione: estesa la validità ad un anno e nuovi requisiti di reddito per il ritorno a permesso per lavoro

In vigore dal 18 luglio 2012

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 la legge 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” .

All’art. 4, comma 30, si prevede la modifica dell’art 22 comma 11 del Testo Unico Immigrazione che garantisce la continuità del diritto di soggiorno al cittadino straniero che perde il posto di lavoro.

La nuova disposizione estende ad un anno, ovvero per tutto il periodo in cui l’interessato riceve prestazioni di sostegno al reddito, la durata dell’iscrizione alle liste di collocamento del cittadino straniero inoccupato.
Attraverso tale modifica, si autorizzano quindi le Questure al rilascio di un permesso per attesa occupazione della validità di almeno 12 mesi.

La disposizione di proroga del permesso per attesa occupazione era da tempo attesa e sollecitata come risposta necessaria alla situazione di grave crisi del mercato del lavoro che sta esponendo migliaia di cittadini stranieri all’irregolarità.
Ma la legge 92/2012 introduce anche una pericolosa novità: allo scadere della validità del permesso per attesa occupazione il migrante che avrà trovato un’occupazione sarà autorizzato a restare in Italia solo previa dimostrazione di un reddito minimo annuo corrispondente ai parametri per il ricongiungimento familiare.
Come commentato dall’Avvocato Giovanni Guarini, la norma interviene sulla possibilità di ottenere nuovamente un permesso per motivi di lavoro sulla base della disponibilità di un regolare contratto di lavoro, introducendo requisiti severi e perentori che verosimilmente costituiranno un serio ostacolo al rientro nella regolarità per molti migranti alle prese con la carenza di offerte di lavoro con contratto.