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Autorizzazione alla permanenza regolare del padre separato – Il minore ha diritto alla bigenitorialità

Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile, decreto del 13 ottobre 2021

Il caso di un padre separato che la Corte di Appello di Bari – sezione minori ha autorizzato alla permanenza nel territorio nazionale accogliendo il reclamo proposto nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.

Il ricorrente mentre era coniugato con la madre della minore era stato autorizzato per ben due volte dal Tribunale per i minorenni di Bari; alla terza richiesta di autorizzazione, appreso che la coppia si era separata, decideva di autorizzare solo la madre della minore rigettando la richiesta per il padre proprio perché si era separato. Nel provvedimento impugnato, infatti, il Collegio dapprima evidenzia che l’art. 31 D.L.vo 286/1998, come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU. nella sentenza n. 21799/2010, “non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari
con i quali il minore ha costruito un rapporto significativo, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di merito di prendere in considerazione in relazione al caso concreto non solo situazioni contingenti ed eccezionali legati alla salute del minore ma, più in
generale “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del
familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui e cresciuto”
”.
Dopo di ché, disattendendo proprio le anzidette premesse, il Collegio ha ritenuto di rigettare l’istanza del padre, adducendo alcune circostanze mai emerse nei precedenti ricorsi ed altre di contenuto diametralmente opposte a quelle prese in considerazioni nel precedente provvedimento autorizzatorio del 2018, sostenendo nell’odierno provvedimento di rigetto che “il ricorrente, lavora saltuariamente
come bracciante agricolo, non risulta integrato nel tessuto sociale e che nonostante la sua permanenza sul territorio italiano da 5 anni si esprime con molta difficoltà nella lingua italiana
”, nonostante, lo stesso sia perfettamente integrato, parli sufficientemente la lingua italiana, non abbia alcun pregiudizio di polizia e conduca una vita esemplare, così come confermato dalla Questura di Bari.
Eppure i requisiti presi in considerazione dalle Sezioni Unite, ben espressi nel primo provvedimento autorizzatorio, non sono venuti meno, così come il rapporto con la minore, a cui lo stesso Collegio fa riferimento: “La minore, pur manifestando un atteggiamento positivo nei confronti della figura paterna (…)”, anzi, con il tempo la
relazione affettiva della minore con il padre si è certamente consolidata, di qui l’attualità e gravità dei motivi che ne imponevano la proroga anche per il padre.

Quel che sorprende è come il Tribunale focalizzi la sua attenzione sulla presunta e non accertata “precarietà del rapporto di lavoro, la mancata integrazione del ricorrente e la difficoltà linguistica“, che appaiono circostanze assai marginali ed irrilevanti per il sano e corretto sviluppo psico-fisico della minore, evitando di prendere in considerazione l’interesse della stessa a mantenere una relazione stabile con il proprio genitore, omettendo, altresì, di motivare sui rapporti tra la minore e quest’ultimo, il quale, nonostante la separazione di fatto, svolge la propria funzione genitoriale a beneficio della minore e del suo sviluppo psicofisico.
Il Tribunale, inoltre, ritenendo l’autorizzazione, della sola madre, una soluzione ottimale e sufficiente per la minore, di fatto abdicato al compito di verificare l’interesse della minore a mantenere un legame stabile con entrambi i genitori, sicché non appare conforme al dettato normativo quanto ritenuto dal Collegio, “nell’affermarsi il diritto alla bigenitorialità occorre osservare che lo stesso, per
quanto legittimo e necessario, non può giustificare una deroga assoluta alla disciplina vigente in merito alla permanenza sul territorio italiano nonché costituire unica condizione ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 31 T.U.IMM.
”, anzi, proprio il rispetto del principio alla bigenitorialità, che si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio, doveva orientare il tribunale a concedere l’autorizzazione richiesta anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali.
La Corte di Appello diversamente dal Tribunale per i Minorenni, in una pregiata decisione, che ripercorre in modo dettagliato le risultanze istruttorie e quanto affermato e sostenuto dal padre, lo ha autorizzato osservando il particolare che la norma in esame va intesa, nel senso di riconoscere, in favore del minore, il diritto al mantenimento dei rapporti continuativi con entrambi i genitori.

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Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile, decreto del 13 ottobre 2021

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