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Autorizzazione del genitore del minore – Determinata ma non limitata nel tempo

Possibile anche in presenza di condanne penali.

Con l’Ordinanza n. 73 del 19 febbraio 2011 la Corte di Appello di Palermo ha riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva negato l’autorizzazione a permanere del genitore irregolare del minore prevista dall’art 31, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione.

Secondo la Corte d’Appello, che ha richiamato l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione espressesi sul tema, la presenza di condanne penali a carico del genitore, peraltro risalenti al 2003 e concernenti la vendita di prodotti contraffatti, non sono rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione essendo a presupposto della stessa rilevanti le condizioni previste dal citato articolo: la presenza di figli minori il cui sviluppo psico-fisico sarebbe messo a rischio dall’allontanamento del padre.

Il Giudice della Corte d’Appello ha concesso l’autorizzazione a permanere per anni 5 rilevando che l’art 31, comma 3, non stabilisce un limite temporale massimo limitandosi a prevedere che l’autorizzazione sia rilasciata per un perido di tempo “determinato”.

Ordinanza della Corte d’Appello di Palermo n. 73 del 19 febbraio 2011