Con deliberazione n. 3062 del 15 dicembre 2006 la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento per la tenuta e la revisione dell’Elenco regionale dei mediatori culturali”, previsto dall’articolo 25, commi 6 e 7, e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
Il regolamento determina le condizioni di accesso allo status di mediatore culturale e stabilisce le modalità di iscrizione all’elenco.
In particolare, stabilisce che viene considerato mediatore culturale l’operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, ne agevola i rapporti interindividuali e l’accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell’autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti.
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– Scarica il Regolamento dei mediatori [.pdf]