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Bangladesh – Il rimpatrio del richiedente nel Paese di origine comporterebbe il ritorno ad una situazione di povertà e fragilità: riconosciuta la protezione umanitaria

Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 13 del 7 gennaio 2020

La Corte d’Appello di Milano riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo del Bangladesh.
I Giudici richiamandosi:
– all’art. 2 della Costituzione “Potrà pertanto riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazione meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall’art. 2 della Costituzione“;
– all’ampia portata della previsione normativa affermata con la sentenza della Suprema Corte n. 4455/2018 che offre un’interpretazione estensiva della c.d. protezione umanitaria, pur con la necessità di una valutazione comparativa di diversi aspetti del caso concreto;
ha ritenuto che in relazione alla posizione del ricorrente siano ravvisabili profili di vulnerabilità.

In particolare la Corte ha ravvisato una situazione di povertà nel paese di origine che ha portato il richiedente ad affrontare un difficile percorso migratorio, valutando positivamente il percorso di integrazione in Italia.
Il rimpatrio condurrebbe l’appellante in un situazione di significativa fragilità e vulnerabilità personale considerata la situazione di estrema povertà del suo paese di origine. Inoltre il richiedente ha intrapreso un’attività lavorativa e perderebbe i rapporti stabili costruiti nel territorio.

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Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 13 del 7 gennaio 2020