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Bangladesh – La buona integrazione e la giovane età giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza dell'1 febbraio 2018

Un gruppo di migranti del Bangladesh a bordo della nave Aquarius, luglio 2017. (Annalisa Camilli - Internazionale)

A parere dell’Autorità Giudicante non sussiste alcun presupposto per la concessione della invocata protezione internazionale, per cui egli ritiene che correttamente la Commissione Territoriale abbia respinto tale domanda, nella duplice forma di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, non intravedendosi nella storia personale alcuna persecuzione ai sensi dell’art.1, lett. a) della Convenzione di Ginevra, né alcun grave danno ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n.251/07.

Prosegue poi, però, nel seguente modo: Non condivisibile è, invece, il mancato riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, sia in considerazione della sua giovane età, sia in considerazione del fatto che lo stesso abbia dato prova di essersi integrato in Italia, dove ha trovato un’occupazione lavorativa, per cui è evidente che se costretto a dover rientrare nel suo Paese, precipiterebbe in uno stato di prostrazione, dopo i sacrifici profusi”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 febbraio 2018