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Bangladesh – “Lo stabile inserimento lavorativo dei ricorrenti giustifica la protezione umanitaria”

Quattro ordinanze del Tribunale di Genova del 13 e 20 settembre 2019

Quattro recenti ordinanze del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione umanitaria ad altrettanti richiedenti asilo bengalesi considerando la loro inclusione lavorativa e sociale. Tutti i ricorrenti avevano lasciato il Paese di origine per motivi di povertà e vulnerabilità con la necessità di raggiungere un livello di vita dignitoso per sé stessi e la loro famiglia. I Giudici hanno valutato:

1)”Si sottolinea infine che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come risulta nella documentazione allegata dal 16.11.2017 prezzo la ditta ***** come lavapiatti con contratti di lavoro part time a tempo determinato, ma ad oggi sempre prorogati, attività da cui percepisce una retribuzione oscillante tra i *** euro ed i *** euro mensili, come da buste paga prodotte in udienza. Dal CU 2019 si evince infine un reddito complessivo, per 292 giorni di lavoro, di euro ***.”

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1_Tribunale di Genova, ordinanza del 13 settembre 2019

2) “Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere il proprio nucleo familiare: a tale riguardo di sottolinea che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, in quanto oggi lavora con regolare contratto come saldatore a ***** per **** s.p.a. una ditta subappaltatrice di *** percependo una retribuzione oscillante tra *** e *** euro mensili, a seconda delle ore lavoratore. Dal CU 2018 risulta un reddito complessivo annuo di euro *** per *** giorni di lavoro, mentre dal CU 2019 risulta un reddito totale di *** per *** giorni di lavoro.”

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2_Tribunale di Genova, ordinanza del 13 settembre 2019

3) “Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.
A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando – ut supra – un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza, contribuire al sostentamento della madre e dei fratelli – i quali vivono ospiti dal un parente e per ha in progetto di acquistare, con i proventi del proprio lavoro, una nuova casa.”

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3_Tribunale di Genova, ordinanza del 20 settembre 2019

4)”Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.
A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando – ut supra – un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza (di cui mancano ancora 200.000 taka) e di contribuire al sostentamento dei propri familiari”.

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4_Tribunale di Genova, ordinanza del 20 settembre 2019