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Bangladesh – Nel paese di origine il diritto al lavoro e la tutela della salute non sono adeguati

Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 ottobre 2020

Il Tribunale di Bologna ravvisa i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore di un cittadino Bengalese di etnia Bede, effettuando una valutazione comparativa con il diritto al lavoro e la tutela della salute, in riferimento al Paese di origine.

Nel caso di specie, l’etnia di appartenenza del richiedente risulta discriminata sotto molteplici aspetti, tra i quali la possibilità di iscriversi a scuola e di trovare lavoro, come riferito dal ricorrente e confermato dai rapporti EASO.
Tale condizione, unita alla drammaticità del percorso migratorio, sono altresì all’origine di una patologia psicologica che ha reso necessaria la presa in carico da parte dei servizi sanitari del territorio.

Il Tribunale, tuttavia, nonostante consideri credibili e verificabili gli elementi di discriminazione che colpiscono la minoranza Bede, non rileva la sussistenza di elementi sufficienti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né della protezione sussidiaria, in condivisione con la Commissione Territoriale che ha rigettato la domanda. Osserva invece, alla luce del racconto del richiedente e dell’effettivo esercizio delle libertà fondamentali: “ Nel suo paese di origine la situazione di vulnerabilità sopra detta non consentirebbe il pieno esercizio dei diritti umani fondamentali, quali il diritto al lavoro, già fruttuosamente da lui esercitato in Italia, e il diritto alla salute”.

Conclude quindi, in linea con la pronuncia 4455/2018 della Corte di Cassazione, in tema di valutazione comparativa tra la vita privata in Italia e le condizioni personali nel paese di origine prima della partenza: “Proprio alla luce di tali elementi, con un effettivo e concreto percorso lavorativo e di inserimento intrapreso dal ricorrente in Italia, a fronte delle condizioni di salute sopra evidenziate, che non sarebbero adeguatamente garantiti nel paese di provenienza anche in considerazione della etnia, e della condizione di particolare vulnerabilità determinata dal difficilissimo percorso migratorio, che è possibile, in base alla comparazione tra i due piani (con la necessità di tutelare un bene primario come la salute), giungere al riconoscimento della protezione umanitaria.”

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 ottobre 2020