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Bangladesh – Perseguitato perchè amico di induisti. Riconosciuto lo status di rifugiato

Tribunale di Lecce, decreto del 20 luglio 2021

Il Tribunale di Lecce riconosce lo status di rifugiato al richiedente del Bangladesh, dopo il diniego della Commissione Territoriale di Bari, che sottoponeva il richiedente a ben 3 audizioni, senza il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
Il richiedente (di fede musulmana) narrava di aver lavorato e frequentato tre persone appartenenti alla comunità induista del suo villaggio e per tale motivo di essere stato chiamato “nastik” dalla comunità musulmana, cioè infedele/eretico e di essere stato aggredito più volte (anche dall’Imam); narrava addirittura di aver donato del sangue alla madre di un amico induista e di aver lasciato il paese per evitare che la comunità musulmana lo uccidesse e di non potervi rientrare per le medesime ragioni, nonostante il ricorrente sia rimasto sempre di fede musulmana. Il ricorrente dice che per la sua religione è “haram” mangiare nello stesso piatto di un induista (come faceva lui), veniva chiamato “kafir” cioè ingrato verso Allah, dai credenti musulmani per aver donato il proprio sangue a un’induista.
Il Tribunale ha ritenuto che “il richiedente sia credibile atteso il racconto perfettamente in linea con le principali fonti che approfondiscono il tema delle libertà religiose e di culto in Bangladesh oltre ad apparire adeguatamente articolato, preciso e non contraddittorio, e di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso“.

Sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall’art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 (EASO, UNHCR) nonché attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità aggiornate al giugno 2021 emerge come il quadro di sicurezza complessivo del Paese di origine del richiedente risulta precario, la comunità Indù rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi).
Le previsioni normative e costituzionali in materia di libertà di culto non sarebbero effettivamente del tutto implementate a livello locale e i perpetratori di maltrattamenti e violenza contro minoranze e luoghi di culto godrebbero di impunità. Si continuano a registrare attacchi perpetrati ai danni delle comunità Induiste, prevalentemente a livello locale”.

Il Tribunale conclude che “Alla luce delle informazioni raccolte perfettamente in linea con quanto riferito dal ricorrente, si può ritenere fondato il suo timore di subire atti di persecuzione (consistenti in atti di violenza fisica di tale gravità da metterne a repentaglio la stessa sopravvivenza) per motivi religiosi ad opera delle stesse istituzioni statali, nonché di appartenenti a gruppi terroristici di ortodossia islamica che, dati gli appoggi di cui godono a livello governativo e stante la condizione di generale impunità delle persecuzioni a danno delle minoranze religiose diffusa nel paese, possono senz’altro annoverarsi tra i soggetti previsti dall’art. 5, lett, c) d.lgs. 19.11.2007, n, 251 [soggetti non statuali, se i responsabili dello Stato non vogliono fornire protezione (come nel caso di specie), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi]. L’art. 8 comma 2 del d.lgs. 251/07, stabilisce che nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni. In tal senso l’attribuzione a suo carico di essere appartenente alla comunità induista, circostanza che lui stesso ha più volte evidenziato nel corso della sua audizione, appare sufficiente a giustificare un provvedimento di rifugio“.

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Tribunale di Lecce, decreto del 20 luglio 2021

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