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Bonus bebè agli stranieri: piccola e pasticciata “sanatoria” per le domande in sospeso

Con messaggio del 10 marzo 2016 n.1110 relativo all’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – (cd. bonus bebè) l’INPS torna sulla questione degli stranieri aventi diritto confermando sostanzialmente quanto già comunicato nella circolare n. 93 del 8 maggio 2015. Fornendo “chiarimenti istruttori per la gestione delle domande di assegno di natalità presentate da cittadini extracomunitari”, il nuovo messaggio conferma la medesima scelta contraddittoria di cui alla precedente circolare in relazione agli aventi diritto: oltre ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (l’unica categoria di stranieri espressamente prevista dalla legge) vengono indicati tra gli aventi diritto anche i titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria evidentemente in applicazione del principio di parità sancito dall’art. 28 della direttiva 83/2004 e vengono invece ignorate le altre categorie protette da analoghe direttive (cfr. per i familiari di cittadini comunitari art. 24 direttiva 38/2004, per i titolari di carta blu art.14 direttiva 50/2009, per i titolari di permesso unico art.12 direttiva 98/2011). Rimangono dunque inascoltati i rilievi sollevati da ASGI con la conseguenza che anche su questo punto si svilupperà inevitabilmente un vasto contenzioso giudiziario.

Paradossalmente lo stesso messaggio ricorda che in altra occasione il comportamento dell’Istituto era stato diverso (circolare n. 35/2010): con riferimento all’assegno di maternità di base ex art. 74 Dlgs 151/01 l’INPS aveva infatti esteso in via amministrativa il diritto non solo ai rifugiati politici ma anche ai familiari di cittadini comunitari. Ma il messaggio non spiega perché in questo caso la scelta è stata diversa.

Il messaggio interviene poi sulla questione delle domande presentate da cittadini stranieri non titolari di uno dei due permessi sopra indicati e che al momento non hanno ancora avuto una risposta negativa. E fornisce in proposito le seguenti indicazioni procedurali:

1. Per le domande che sono già state respinte resta valido il provvedimento di rigetto;

2. Per le domande che sono state tenute in sospeso gli uffici dovranno indagare se per caso l’altro genitore sia titolare di uno dei due permessi sopra indicati e in tal caso la domanda verrà accolta;

3. Per le nuove domande l’ufficio non sarà più tenuto a verificare la condizione dell’altro genitore e la domanda verrà “tempestivamente” comunque respinta al fine di dar modo all’altro genitore avente titolo di ripresentarla.

Il differente trattamento dei casi b) e c) – che finisce per favorire del tutto casualmente coloro che hanno presentato domanda presso sedi che non hanno provveduto tempestivamente – appare in realtà del tutto illogico e lesivo degli interessi degli aventi diritto: l’istituto dovrebbe infatti essere tenuto a verificare in ogni caso il titolo dell’altro genitore (eventualmente prevedendo una casella apposita sul modulo di domanda) o comunque a tener conto della data di domanda presentata dal primo genitore, anche se non avente titolo. Va infatti ricordato che, in caso di presentazione della domanda oltre i 90 giorni dalla nascita, l’assegno decorre dalla data della domanda, sicché la soluzione indicata dall’INPS rischia di creare notevole pregiudizio a famiglie che hanno comunque diritto all’assegno e che semplicemente fanno presentare la domanda al genitore non avente titolo, invece che al genitore lungosoggiornante.

Con l’occasione va ricordato che il provvedimento di rigetto dell’INPS non è soggetto a ricorso amministrativo al comitato provinciale non trattandosi di materia inclusa nell’art. 46 L. 88/89; tanto è vero che nei provvedimenti di reiezione viene indicata esclusivamente la possibilità di istanza di riesame e di azione giudiziaria. Ricordiamo che il ricorso dovrà essere (prudenzialmente) proposto entro un anno dalla data di rigetto ai sensi dell’art. 47 comma 3 dpr 639/70 ovvero, in caso di mancata risposta, entro un anno dal decorso del termine di 120 giorni (che presume un rigetto) di cui all’art. 7 L. 533/73.