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Bonus bebè, illegittimo il requisito dei 5 anni di residenza, bandi da riaprire in Lombardia

La Corte conferma la tesi di ASGI e Avvocati per niente: "Una amministrazione non può introdurre requisiti di residenza sproporzionati e troppo esclusivi"

Sono state dichiarate illegittime e discriminatorie le norme sul “reddito di autonomia” della Regione Lombardia perché escludono ingiustamente una parte rilevante di cittadini stranieri regolarmente presenti sul suo territorio. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Milano che ha ordinato alla Regione di riaprire i bandi.

Con il dispositivo di sentenza depositato il 26 febbraio, la Corte (presidente Vitali e relatore Casella) ha accolto le tesi che avevano proposto le associazioni ASGI e Avvocati per niente secondo le quali l’introduzione del requisito di 5 anni di residenza per entrambi i genitori ai fini del riconoscimento di un bonus bebè (800 euro per il secondo figlio e 1000 per il terzo) non risponde ai criteri di ragionevolezza indicati dalla Corte Costituzionale perché una amministrazione, una volta che abbia scelto di intervenire su un bisogno sociale, come quello della tutela della maternità, non può introdurre requisiti di residenza sproporzionati e troppo esclusivi, senza tener conto degli altri elementi di “radicamento territoriale” della persona bisognosa.

Il requisito, introdotto dalla Regione Lombardia (il più elevato previsto sino ad ora dalle varie legislazioni regionali, che – salvo il caso del Friuli Venezia Giulia – si attestano sui due anni di residenza per uno solo dei genitori), è invece sproporzionato perché non tiene conto di altri motivi di collegamento della persona con il territorio; inoltre, pur essendo previsto sia per italiani che per stranieri, comporta l’esclusione di molte famiglie straniere sia perché normalmente gli stranieri hanno una minore anzianità di residenza, sia perché nelle famiglie straniere, a causa del meccanismo del ricongiungimento familiare, spesso i due genitori fanno ingresso in Italia e in Lombardia in momenti diversi.

La Corte ha anche confermato la decisione del giudice di primo grado che – con riferimento al contributo di sostegno all’affitto previsto sempre dalla Regione nell’ambito della iniziativa “reddito di autonomia” – aveva già lo scorso anno cancellato altri requisiti, in quel caso erano previsti per i soli stranieri, (svolgimento di una attività lavorativa e residenza in Lombardia da 5 anni o in Italia da 10).

Perseguendo l’obiettivo di escludere gli stranieri, le scelte di molte amministrazioni, come quella lombarda, finiscono per premiare solo il “bisognoso immobile” anziché quanti si muovono con coraggio alla ricerca di condizioni di vita migliori, e cosi penalizzano il dinamismo della società, danneggiando non solo gli stranieri ma anche gli italiani – ha dichiarato l’avv. Alberto Guariso che ha rappresentato le associazioni assieme all’avv. Livio Neri –. Ora la sentenza della Corte d’appello milanese deve far riflettere anche sulla scelta di richiedere 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza”.

La Regione dovrà ora riaprire entrambi i bandi (quello per il sostegno all’affitto e quello per il bonus bebè) consentendo la presentazione delle domande secondo i nuovi requisiti stabiliti dalla Corte.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )