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Bonus nido da 1.000 euro: da lunedì 17 luglio le domande, ecco le istruzioni

Da lunedì 17 luglio, alle 10, sarà possibile presentare la domanda per ottenere le “Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati“.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.000 euro su base annua sarà corrisposto in undici mensilità (dunque 90,90 euro al mese per ogni mensilità di iscrizione) previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte a due distinte situazioni:

  • a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
  • in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione). Il contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione di idonea documentazione.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Non è richiesto l’Isee ma è necessario attestare l’iscrizione al nido.
E’ previsto un tetto massimo di spesa, 144 milioni di euro per questo primo anno: una volta esaurito non sarà più possibile presentare le domande, per cui è meglio affrettarsi a presentare la domanda.

Le modalità per accedervi sono:

– WEB: Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto, tramite PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

– Enti di Patronato (es. INAC), attraverso i servizi offerti dagli stessi.

A chi spetta il bonus nido

Il beneficio spetta ai genitori di minori nati o adottati dal 1° gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007.
Hanno diritto al bonus anche i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.
Il richiedente dovrà essere colui che ha affrontato l’onere della spesa per quanto concerne l’asilo nido e dovrà essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto domiciliare.

Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l’intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. La somma sarà invece versata dall’Inps in un’unica soluzione in caso di domanda per il supporto domiciliare.

Leggi la scheda pratica completa

Un altro bonus che discrimina

L’avv. Alberto Guariso del servizio antidiscriminazione di Asgi, appena uscito in Gazzetta ufficiale il DPCM 17.2.2017, aveva pubblicato una nota di commento sottolineando gli aspetti più controversi del cd. bonus nido. Ne riportiamo alcune parti.

Il nostro ordinamento prevede già un altro “bonus asili nido”, introdotto, per le sole donne lavoratrici subordinate o autonome, dalla legge Fornero (art. 4, comma 24, lettera b) ed ora prorogato dall’art. 1, comma 356 della finanziaria 2017 per gli anni 2017 e 2018. Si tratta in quel caso di 600 euro mensili per ogni mese di rinuncia al congedo parentale: i due benefici sono cumulabili, ma non possono essere percepiti per il medesimo mese. Il “bonus – legge Fornero” spetta a tutti i lavoratori che hanno diritto al congedo parentale (quello cioè successivo alla astensione obbligatoria), indipendentemente dalla loro nazionalità. Non così per il nuovo “bonus asilo nido”.

In realtà la legge istitutiva (l’art. 1 comma 355 della L. 232/2016) non prevede – analogamente a quanto accaduto per il beneficio “premio nascita” – alcuna limitazione per l’accesso al beneficio: né, come detto, in relazione al reddito dei beneficiari, né in relazione alla condizione giuridica del richiedente e demanda a un successivo DPCM solo il compito di stabilire “le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma”.

Non pare quindi che tra le “disposizioni necessarie” possano essere incluse anche la delimitazione dei destinatari. Il DPCM invece è intervenuto su questo punto e all’art.1 comma 2 ha limitato l’accesso ai cittadini italiani, UE e extra UE titolari di permesso di lungo soggiorno.

La limitazione sembra rispondere alla ormai consueta logica secondo la quale solo i lungosoggiornanti potrebbero far valere un “radicamento territoriale” idoneo a giustificare l’erogazione di prestazioni sociali.

Tuttavia tale scelta appare di dubbia legittimità innanzitutto rispetto all’art. 41 TU immigrazione, che – come noto – prevede l’“equiparazione dello straniero con permesso di soggiorno di almeno un anno all’italiano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”.
La norma è richiamata poi dall’art. 2 della legge quadro n. 328/00 con riferimento ai “servizi sociali” e l’asilo nido, ai sensi della legge istitutiva n. 1044/71, è proprio qualificato “servizio sociale di interesse pubblico”.

Non pare proprio, dunque, che un DPCM possa derogare a una norma avente forza di legge, introducendo limitazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Anche a prescindere da ciò, la disposizione appare non coerente con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con L. 176/91) rispetto alla quale vengono in rilievo l’art. 26 (diritto alla sicurezza sociale) e l’art. 29 (diritto all’educazione) letti alla luce dell’art. 2, comma 2 che garantisce la tutela di ogni fanciullo contro “ogni forma di discriminazione…motivata dalla condizione sociale…dei genitori”: ivi compresa, quindi, la discriminazione motivata dal titolo di soggiorno dei genitori.

Infine l’esclusione appare di dubbia legittimità anche rispetto alla direttive comunitarie in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali: se la prestazione dovesse essere ricompresa (in quanto erogata a sostegno di oneri familiari e in assenza di valutazione discrezionale della PA) nella nozione di prestazione familiare di cui all’art. 3, lettera j, Regolamento CE 883/04 verrebbero in gioco le clausole di parità previste per i familiari di comunitari (art. 24 direttiva 2004/38 che fa riferimento al “campo di applicazione del trattato”) per i titolari del permesso unico (art. 12 direttiva 2011/98) e per i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) che fanno riferimento al citato regolamento.

Altrettanto inaccettabile appare la differenza di trattamento per i bimbi disabili: a parte ovvie considerazioni di equità, una differenza di trattamento tra portatori di handicap (i figli disabili di uno straniero con permesso ordinario e i figli disabili di un italiano) è incompatibile con la convenzione ONU sui diritti dei disabili che all’art. 5, comma 2 obbliga gli Stati membri a “garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento”: dunque anche contro le discriminazioni basate sul titolo di soggiorno dei genitori del disabile.

Redazione

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