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Bonus spesa ai cittadini stranieri: accertata la natura discriminatoria del bando del Comune di Roma

Tribunale di Roma, ordinanza del 4 giugno 2020

Una pronuncia molto importante in materia di diritto antidiscriminatorio con particolare riferimento ai buoni spesa introdotti con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020.
Il Tribunale di Roma dichiara la natura discriminatoria delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico approvato dal Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma laddove per l’assegnazione del buono spesa si richiede il requisito della iscrizione anagrafica (nel comune di Roma o in altro comune se il richiedente fosse impossibilitato a raggiungerlo) e quindi indirettamente – per i soli cittadini stranieri – anche il possesso di un permesso di soggiorno.

Il Giudice Albano, difatti, nonostante l’erogazione nelle more del giudizio del buono spesa in favore della famiglia del ricorrente, conferma il contenuto del decreto emesso inaudita altera parte in data 21 aprile 2020 e accerta in via principale la sussistenza della condotta discriminatoria da parte dell’amministrazione comunale affermando la natura del diritto antidiscriminatorio quale “diritto assoluto” e la sussistenza della legittimazione ad agire anche del singolo qualora la discriminazione collettiva possa ledere una pluralità indeterminata di soggetti e il soggetto singolo che agisce si trovi nelle condizioni di essere potenzialmente leso dal comportamento discriminatorio. Infatti, nel richiamare gli artt. 43 e 44 del TUI, l’art. 28 del d.lgs. 150/2011 e la giurisprudenza soprattutto della Corte di Cassazione e della Corte Europea in materia di diritto anti-discriminatorio, il Tribunale di Roma, sottolinea che “l’esistenza di una discriminazione diretta non presuppone un denunciante che asserisca di essere stato vittima di discriminazione (riconoscendo, quindi, anche la legittimità delle azioni collettive), ma che ai fini dell’interesse ad agire sia sufficiente la potenzialità lesiva della condotta denunciata (10 luglio 2008 nella causa C-54/07, caso Feryn, così anche Cass. 11165/17 e in particolare Cass. 14073/19)“.
Infine, sulla base della sostanziale inversione dell’onere probatorio sancita dal comma 4 dell’art. 28, nell’ordinanza si afferma chiaramente che era onere dell’amministrazione comunale fornire la dimostrazione dell’insussistenza della potenzialità discriminatoria delle disposizioni del bando pubblico, “non essendo sufficiente ad escluderla la circostanza che il buono spesa fosse stato riconosciuto al ricorrente, ma necessitando la dimostrazione che nessuno straniero irregolare, nella sussistenza delle condizioni di bisogno, fosse stato solo per questo escluso dalle graduatorie, tenuto conto che la condotta discriminatoria prescinde totalmente dall’elemento soggettivo di chi la pone in atto“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 4 giugno 2020